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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3590 - pubb. 04/04/2011.

Interesse del curatore all'azione revocatoria in presenza di privilegio fondiario


Tribunale di Nola, 01 Febbraio 2011. Est. Maffei.

Fallimento – Curatore – Sostituzione processuale – Esistenza di un creditore soddisfatto garantito da privilegio fondiario – Interesse ad agire per la dichiarazione di revoca degli atti traslativi stipulati dal fallito – Esistenza.

Fallimento – Compravendita stipulata ante fallimento – Prezzo parzialmente pagato in precedenza – Nullità per mancanza del requisito del prezzo – Esclusione.

Fallimento – Curatore – Azione di simulazione – Sostituzione processuale.

Fallimento – Azione di simulazione – Sostituzione processuale – Legittimazione “cumulata” del curatore.

Fallimento – Azione di simulazione – Onere probatorio del curatore – Dismissione dei beni in seguito ad un accertamento fiscale del fallito.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria esercitata nel fallimento – Effetti derivanti dall’esercizio da parte del curatore – Azione nuova rispetto a quella esperibile dai creditori - Esclusione.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria esercitata nel fallimento – Onere probatorio in capo al curatore – Eventus damni.


Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento almeno dell’azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito, non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato "a priori", ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel caso di clausola contrattuale in cui il fallito dichiari, in sede di stipulazione del negozio, che parte del prezzo era stata pagata precedentemente, non ricorre una ipotesi di nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità di quest'ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il curatore che agisce in simulazione, per fare accertare il carattere simulato di un contratto posto in essere dal fallito, non si pone quale mero sostituto processuale del fallito medesimo, ma esercita, come quando agisce in revocatoria, un'azione concessa dall'ordinamento ai terzi, - e tra questi i creditori del fallito -, per far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti (art. 1415, 2 co., cod. civ.). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’azione diretta all’accertamento del carattere simulato di un contratto posto in essere dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto strumentale all'esercizio di azioni esecutive, può essere iniziata o proseguita soltanto dal curatore (art. 51 l. fall.). Pertanto, il curatore, nel giudizio in cui esercita l'azione di simulazione compresa nel patrimonio del contraente poi fallito, cumula la legittimazione già spettante al fallito (art. 43 l. fall.) con quella già spettante ai creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non può reputarsi idonea ad ottemperare all’onere probatorio diretto a fa accertare la simulazione di un contratto posto in essere dal fallito la ricostruzione, documentalmente riscontrata, del disegno di dismettere tutti i suoi beni immobili inaugurato dallo stesso all’indomani di un accertamento fiscale a cui era stato sottoposto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La dichiarazione di fallimento del debitore comporta  soltanto la sostituzione del curatore ai creditori nella legittimazione a proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f., la devoluzione della cognizione della stessa al Tribunale fallimentare e l’estensione a vantaggio indistintamente di tutti i creditori degli effetti dell'accoglimento della domanda, senza minimamente incidere sui requisiti sostanziali dell'azione, atteso che, pur assumendo il carattere di "azione di massa", resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 cod. civ.; il che, inoltre, induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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