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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3451p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Terni, 21 Febbraio 2011. .

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica – Disciplina applicabile – Parte colpita dall’evento interruttivo (fallimento) contumace.


Nella nuova fattispecie di interruzione automatica a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 43, comma 3, l. fall., deve trovare applicazione analogica non già la disciplina prevista nell’art. 300, comma 4, c.p.c., ma quella dettata per le ipotesi di interruzione automatica dell’art. 299, c.p.c., e anche nell'ipotesi in cui la parte fallita sia contumace. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)