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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3444 - pubb. 21/03/2011.

Sequestro giudiziario e azioni volte ad ottenere la riconsegna del bene


Tribunale di Nola, 11 Gennaio 2011. Pres., est. Maffei.

Procedimento cautelare - In genere - Misure cautelari - Interpretazione finalistica.

Procedimento cautelare - Sequestro giudiziario - Provvedimento richiesto in relazione alla proposizione di azioni “contrattuali” - Ammissibilità.

Procedimento civile - Risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. - Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. - Cumulabilità delle due domande - Mancata proposizione di entrambe - Rigetto per violazione dell’art. 112 c.p.c..


La funzione della misura cautelare consiste nell’assicurare la fruttuosità della esecuzione conseguente all’accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

È  da ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti proposta o debba proporsi l'azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, sempre che a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la riconsegna dello stesso bene. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non è ammissibile, in assenza di una specifica domanda di risoluzione del contratto di affitto ex artt. 1453 e 1455 cc., in via subordinata ed alternativa rispetto a quella prevista dall’art. 1456 c.c., una pronuncia costitutiva in tal senso, ciò sostanziandosi in un inammissibile ampliamento del thema decidendum della lite ed un altrettanto inammissibile violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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