ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3442p - pubb. 01/07/2007.

.


Tribunale di Venezia, 10 Febbraio 2011. .

Società – Regola della postergazione ex art. 2467 c.c. – Applicabilità generalizzata a tutte le società di capitali – Conferme normative.


La circostanza per la quale la regola della postergazione sia stata inserita nelle norme sulla s.r.l., tipo societario nel quale è più frequente il pericolo di sottocapitalizzazione nominale, non tradisce l’intento del legislatore in quanto l’art. 2467 c.c. non costituisce una norma eccezionale bensì è espressione di un principio di natura generale, applicabile anche nelle s.p.a.. Ciò trova conferma nel disposto dell’art. 2411 cod. civ. secondo cui il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)