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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32289 - pubb. 28/11/2024.

Intervallo temporale tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento nella consecuzione di più procedure concorsuali


Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2024, n. 26159. Pres. Cristiano. Est. Vella.

Consecuzione di più procedure concorsuali - Condizioni - Intervallo temporale tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento - Rilevanza - Limiti


In tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure. (massima ufficiale)