Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 322 - pubb. 01/07/2007

Anatocismo e quesito al ctu

Tribunale Lecce, 10 Marzo 2006. Est. Postano.


Anatocismo – Quesito al CTU – Commissione di massimo scoperto – Esistenza di contratto di fido con relativo tasso debitore – Criterio sostitutivo ante e post L. n. 154/1992.



 



Il Giudice Istruttore,

rilevato che le censure relative alla capitalizzazione degli interessi e l’applicazione del cd tasso uso piazza e c.m.s  richiedono l’espletamento di indagini tecniche; mentre le doglianze relative ai giorni di valuta sono generiche;

ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di individuare sulla base degli estratti-conto prodotti, che attestano la legittima applicazione delle voci relative a spese, commissioni di chiusura, di assicurazione, per il fido, giorni di valuta ed altro (attesa la genericità delle contestazioni), l’ammontare delle somme eventualmente corrisposte in esubero dall’attore all’Istituto bancario sulla base dei contratti menzionati in premessa attenendosi ai seguenti parametri:

determini il CTU, sulla scorta della documentazione esibita e soprattutto di quella che avrà ad acquisire presso le parti, l’eventuale somma che l’attore avrà diritto a richiedere nei confronti della banca per averla corrisposta durante l’esecuzione del rapporto bancario sino alla chiusura del conto con esclusione della csm (tranne nel caso in cui la banca ne documenti la pattuizione espressa per iscritto).

avendo cura di rappresentare le seguenti soluzioni:

La concessione del fido richiesto in data 20.7.90 ed autorizzato in data 19.9.90 è regolamentato dal tasso di interesse ivi indicato (19%) nei limiti delle somme concesse.

Per il resto, nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di clausola contenente la pattuizione di tassi debitori alla stregua delle condizioni praticate usualmente sulla piazza  applichi il CTU gli interessi nella misura legale fino al 9.7.1992 (data di entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154 i cui artt 4 e 5 sono rifluiti negli artt 117 e 118 T.U.B D. L.vo 385/93); per il periodo successivo al 9.7.1992 applichi gli interessi sulla base dei criteri stabiliti, in ultimo, dall’art 117 comma 7 lett. a D lgs 385/93. In tale caso il tasso di riferimento dovrà essere quello relativo all’anno precedente all’entrata in vigore della legge (per i contratti conclusi prima di questa) ovvero quello relativo all’anno precedente alla data di stipulazione del contratto, se successivo. Il tasso dei buoni del tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, come emerge dall’interpretazione letterale della noma.

Accerti il CTU gli interessi di volta in volta applicati dall’istituto di credito e se gli stessi siano coerenti con quelli espressamente pattuiti. Nell’ipotesi in cui sia applicato un tasso diverso da quello pattuito, indichi il CTU il tasso di interessi effettivamente applicato dalla banca. Nel caso in cui sia stato applicato un tasso più favorevole al correntista consideri tale ultimo tasso al posto di quello convenzionale.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti ove siano pattuiti (o comunque risultino concretamente applicati) tassi debitori espressi con capitalizzazione trimestrale, effettui il CTU il seguente doppio conteggio:

· capitalizzazione annuale degli interessi e sino alla chiusura del rapporto, non anche per il periodo successivo.

· esclusione di qualsiasi capitalizzazione di interessi.

Il tutto con riferimento all’intero rapporto, compatibilmente alla documentazione rinvenibile presso l’Istituto di Credito ai sensi dell’art. 2220 c.c. (ultimi 10 anni) e alla disciplina sulla conservazione dei documenti

P.T.M.

Dispone consulenza nominando C.T.U. il Dott.  XX da Lecce;

Considerato che la ricostruzione del rapporto di conto corrente con limitata esclusione degli interessi uso piazza e piena esclusione della capitalizzazione determina una non significativa modificazione degli importi, invita sin da ora le parti con l’ausilio del consulente tecnico di ufficio a tentare una ipotesi di bonario componimento.

Fissa per il giuramento l’udienza del 28.6.06 ore 11.30.

Manda alla Cancelleria di comunicare.

Così deciso in Lecce in data 10.3.06