Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3181p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Monza, 05 Gennaio 2011. .


Revocatoria fallimentare - Concordato preventivo e fallimento - Principio della prosecuzione delle procedure - Stato di crisi come presupposto del concordato - Dichiarazione di fallimento come accertamento ex post della natura irreversibile dello stato di crisi.



Nell’ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio dell’unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall’art. 67, comma 2, legge fallimentare decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento (cfr Cass. n. 28445/2008, Cass. 5527/2006, Cass. n. 21326/2005), principio, questo, ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 18437/2010. La circostanza che il presupposto del concordato preventivo sia lo stato di crisi che, pur ricomprendendo lo stato d’insolvenza, non necessariamente coincide con esso, poiché lo stato di difficoltà finanziaria ed economica non si evolve necessariamente nella definitiva ed irreversibile impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, non fa venire meno l’unitarietà tra le due procedure del concordato preventivo e del fallimento, rappresentando il fallimento l’atto terminale del procedimento. Si deve, inoltre rilevare che qualora lo stato di insolvenza sia requisito della richiesta di ammissione al concordato preventivo, l’unitarietà delle due procedure, del concordato e del fallimento, sarebbe palese, e che, anche nell’ipotesi in cui alla base del procedimento di concordato vi sia lo stato di crisi, la successiva dichiarazione di fallimento costituirebbe un accertamento ex post della natura irreversibile di tale stato e dunque della sua coincidenza con quello di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)