Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3178 - pubb. 01/12/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2010, n. 20834. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Art. 70 legge fall. - Norma innovativa - Conseguenze - Applicabilità solo alle azioni proposte in relazione a procedure aperte dopo il cit. d.l..



Le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare a seguito dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche. Analogicamente l'art. 70 legge fall. relativa alla revocabilità delle rimesse bancarie, è norma irretroattiva, a carattere innovativo e non d'interpretazione autentica. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 70 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20536/2008 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F./P.I. *09339391006*), in persona del Direttore della Direzione Rischi pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato GHIA Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IMAC S.R.L. - N. *54971* (C.F. *00894031004*), in persona del Curatore Avv. CHIOFALO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato OZZOLA Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4456/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato LUCIO GHIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato BARBARA SILVAGNI, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità, o in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della società Imac s.r.l. con citazione 7.11.97 ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, delle rimesse, asseritamente solutorie, affluite in periodo sospetto nell'importo di L. 3.454.444.359 pari ad Euro 1.784.050, 97 sul c/c n. *13773* aperto dalla società Imac presso la BNL.
Quest'ultimo istituto si è costituito assumendo nel merito la natura ripristinatoria delle rimesse e, quanto al requisito soggettivo, l'inscientia decotionis.
Il Tribunale, con sentenza 15544/2003 ha accolto la domanda per l'importo di Euro 1.642.169,46 ed ha dichiarato altresì inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, l'operazione intervenuta sul medesimo c/c nell'importo di Euro 26.047,30.
Ha impugnato la banca soccombente innanzi alla Corte d'appello di Roma ed ha dedotto contrasto tra la norma fallimentare applicata e gli artt. 43, 4 9 e 56 del Trattato CE; contrasto del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, convertito nella L. n. 80 del 2005, con il principio costituzionale di uguaglianza; immediata applicabilità della L. Fall., art. 70, comma 3, nel testo riformato dalla L. n. 80 del 2005. Nel merito ha ribadito le contestazioni sulla fondatezza dell'avversa domanda.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte territoriale con sentenza n. 4456 depositata il 29 ottobre 2007, ha respinto il gravame. Questa statuizione è stata infine impugnata dalla BNL con ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memoria difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, anche in relazione agli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE. Pone la questione se la norma fallimentare nel testo vigente all'epoca della domanda sia compatibile con le libertà fondamentali del mercato europeo garantite dai principi comunitari in materia di stabilimento, servizi e capitali e, in caso di ritenuta divergenza, ne chiede la disapplicazione da parte di questa Corte giudicante.
Critica la pronuncia impugnata per aver ritenuto il difetto della prova che l'azione considerata rappresenti motivo di scoraggiamento per le banche estere ad operare nel nostro paese sull'assunto che la revocabilità delle rimesse si pone come mera eventualità e non già come onere fisso. Ne afferma l'erroneità in quanto la valutazione sulla pregiudizialità comunitaria della norma interna che regola la materia va condotta in astratto. Sostiene il carattere restrittivo, per operatori sia italiani che stranieri, della norma fallimentare applicata con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea formatasi in materie asseritamente affini ed alla relazione che ha accompagnato la legge di riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005. Formula conclusivo quesito di diritto pertinente alla questione trattata.
Il resistente replica deducendo anzitutto l'inammissibilità del motivo, siccome non indirizzato contro ben precisi passaggi logici della decisione impugnata; l'inammissibilità della questione perché la Corte di Giustizia non è competente ad interpretare il diritto interno ne' a statuire sulla sua compatibilità con l'art. 92 del Trattato; l'infondatezza nel merito già riscontrata in sede di legittimità - Cass. nn. 5962/98, 4206/2006, 26171/2006. Il secondo motivo deduce violazione del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1, in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost.. Pone la questione della compatibilità con i principi costituzionali evocati della norma transitoria in rubrica, che prevede l'applicazione del testo riformato della L. Fall., art. 67, alle procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore. Critica la decisione impugnata per avere escluso tale incompatibilità sull'assunto che il discrimine temporale è stato posto dal legislatore in coerenza col principio dell'irretroattività delle leggi che ne regola la successione nel tempo.
Il resistente osserva che ancora una volta il motivo non specifica le affermazioni di diritto contro cui indirizza censura. Nel merito ne deduce l'infondatezza.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 67, in relazione alla L. Fall., art. 70, comma 3, come riformato dal D.L. n. 35 del 2005. Sostiene che il criterio della differenza tra i saldi posto dalla norma richiamata si applicherebbe ai giudizi in corso ancorché introdotti prima della sua entrata in vigore. La norma, in quanto d'interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva. Richiama a conforto il testo della Relazione accompagnatoria al D.L. n. 35 del 2005, che esprimerebbe l'intento del legislatore di precisare i contorni dell'azione, in precedenza fonte di incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali. Già prima della riforma, infatti, in sede di merito il criterio evocato aveva trovato applicazione, come da precedenti citati. Espone quesito di diritto con cui si chiede se la L. Fall., art. 67, comma 2, nella sua originaria formulazione possa essere interpretato secondo il principio del massimo scoperto.
Il resistente deduce infondatezza delle argomentazioni esposte nel mezzo.
Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 61, comma 2, la ricorrente critica la decisione impugnata per aver tratto la prova della sussistenza della scientia decotionis da elementi presuntivi inidonei. Ascrive alla Corte d'appello d'aver fondato la propria decisione non già sulle prove dell'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza della società, bensì sulla sua mera astratta conoscibilità desunta dall'andamento negativo del conto, da procedure esecutive mobiliari e procedimenti monitori, inadeguati, secondo consolidato riferito orientamento, a dimostrare il requisito soggettivo postulato dalla disposizione normativa rubricata. Tanto meno assume rilievo decisivo la sua qualità professionale.
Espone conclusivo quesito di diritto, con cui chiede se procedure esecutive mobiliari e procedimenti monitori fossero conoscibili dalla banca e se comunque unitamente all'andamento anomalo del conto tali elementi possano ritenersi sufficienti a dimostrare la scientia decotionis. Il resistente deduce inammissibilità e comunque infondatezza del mezzo, rilevando la puntualità ed il rigore logico della motivazione che sorregge la decisione impugnata laddove afferma la sussistenza della prova della consapevolezza dello stato di decozione della cliente, che la banca fu in condizione di percepire alla luce delle circostanze evidenziate.
Col quinto motivo la ricorrente denuncia vizio d'omessa motivazione su punto decisivo della controversia rappresentato dalla conoscibilità delle circostanze sopra riferite valutate ai fini della verifica del requisito soggettivo dell'azione esperita dalla curatela fallimentare.
Conclude deducendo l'omessa motivazione sui fatti indicati. Il resistente deduce inammissibilità del motivo, rilevando la genericità degli argomenti illustrati.
Col sesto motivo infine la ricorrente deduce ancora vizio d'omessa motivazione su punto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale preso in considerazione le risultanze delle prove orali esperite, segnatamente delle deposizioni dei testi Simoncini, direttore dell'agenzia presso cui era acceso il conto sul quale sono affluite le rimesse controverse, e Mondini, ex legale rappresentante della Imac, i quali hanno escluso che fosse stato richiesto il ripianamento del fido, e della teste Sarra, che ha riferito che rientra nella prassi la richieste preventiva dell'autorizzazione per ogni operazione. Conclude deducendo l'omessa motivazione circa le riferite risultanze.
Il resistente deduce infondatezza della censura.
I primi due motivi, che connessi logicamente meritano esame congiunto, sono privi di fondamento.
La Corte territoriale ha respinto la pregiudiziale comunitaria in quanto la revocabilità non rappresenta un onere fisso ma mera eventualità. Ha parimenti respinto l'eccezione d'incostituzionalità della norma transitoria contenuta nel D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, rilevandone la sua coerenza col principio d'irretroattività delle leggi.
Entrambe le questioni sono state risolte correttamente. Su di esse si è già espressa questa Corte con sentenza n. 5962 del 5 marzo 2008 che ha escluso l'ammissibilità del rinvio alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 234 del Trattato Ce in relazione alla presunta incompatibilità comunitaria della disposizione fallimentare vigente all'epoca della domanda, ed ha affermato la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità della norma transitoria contenuta nel D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2. Agli argomenti di sostegno di tale arresto la ricorrente, neppure in memoria, contrappone alcun rilevo critico che induca ad una sua eventuale rivisitazione.
Piuttosto, in piena condivisione, s'intende in questa sede ribadirne la conclusione. Analoga sorte merita il terzo motivo. La Corte di merito, anche in questo caso correttamente, ha affermato la non immediata applicabilità dell'art. 70 nel testo modificato da D.L. n. 35 del 2005, ai giudizi in corso.
Sia la pronuncia di questa Corte già citata n. 5962/2008 che precedente arresto n. 5346/2008 hanno risolto il nodo posto con la censura in esame nella prospettiva della compatibilità della normativa transitoria sopra indicata con i principi enunciati negli artt. 3, 24 e 4 Cost., sostenendo altresì l'irretroattività delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005, in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie. Ad ulteriore conforto va rilevata la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, laddove ha stabilito con la norma transitoria citata che le modifiche introdotte alla L. Fall., artt. 67 e 70, si applicano per le azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, cioè dal 17 marzo 2005. La previsione è assolutamente coerente, anzitutto col principio dell'irretroattività della legge sancito nell'art. 11 preleggi salvo le eccezioni che la stessa legge deve indicare, indi con la ratio della stesso istituto della revocatoria.
Esaminate nel contenuto, le modifiche che hanno interessato la revocatoria delle rimesse bancarie certamente non chiariscono il significato delle disposizioni fallimentari vigenti; ne hanno invece riformato l'impianto stesso, sovvertendo il principio che ammetteva la revocabilità delle sole rimesse solutorie, cioè affluite su conto scoperto, attraverso l'introduzione di regole ed eccezione alla stessa azione del tutto nuove, che hanno inciso su sistema, di certo non segnato da incertezze esegetiche, quanto piuttosto assestato su univoche linee direttrici formatesi nel diritto vivente con pressoché unanime orientamento.
La Relazione ministeriale al D.L. n. 35 del 2005, specifica che l'intervento normativo sulla revocatoria fallimentare è destinato da un lato ad inserire una disciplina di esenzioni, dall'altro ad eliminare incertezze applicative e contrasti giurisprudenziali. Duplice, dunque, ma contraddittorio, risulta l'intento del legislatore di innovare per un verso l'istituto in un'ottica di certezza e di protezione di atti posti in essere dall'imprenditore per consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, per altro verso di chiarire incertezze, come si è detto insussistenti, in tal modo ammettendo il corollario dell'applicabilità retroattiva di modifiche pur espressamente qualificate innovative. Questa duplicità, già ex se inconciliabile, non si armonizza in una logica di coordinamento sistematico con la disposizione transitoria che specifica l'ambito temporale delle disposizioni che hanno interessato la revocatoria fallimentare, cui intanto può attribuirsi un senso in quanto ne esprime la natura innovativa. Palese è pertanto l'inidoneità della Relazione a confortare la natura interpretativa delle modifiche che hanno riguardato la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, sia nella sua complessiva articolazione sia con riguardo alle disposizioni singolarmente considerate. Nuova è la disciplina quanto all'oggetto della revoca che, specificamente individuato nelle rimesse bancarie, così distinte dai pagamenti, rimuove dallo scenario esegetico il distinguo tra natura solutoria e ripristinaroria dei versamenti affluiti sul c/c. Necessariamente nuova, e non certo chiarificatrice, è la deroga introdotta attraverso la regola dell'irrevocabilità delle rimesse, incluse alla lett. b del comma 3 tra i casi di esenzione dalla revocatoria "purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca". Ex se nuova, e di controversa applicazione pratica, è di sicuro quest'ultima eccezione all'esenzione.
Nuovo è il criterio legale sancito nell'art. 70 comma 3, che stabilisce che se la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo nel quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare delle stesse alla data in cui è aperto il concorso. Il D.Lgs. n. 169 del 2007, intervenendo sulla disposizione, questa volta sicuramente con norma d'interpretazione autentica, ha applicato il criterio ivi sancito agli atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti bancari. Nè osta a tale suo carattere innovativo il fatto che in sede di merito se ne sia predicata in taluni casi l'applicazione. La natura interpretativa di una norma sopravvenuta s'individua attraverso il suo contenuto, e non dipende certo dal fatto che il suo oggetto sia stato diversamente interpretato.
Il complessivo impianto dell'azione ne palesa la ratio, ispirata ad una restrizione del suo spazio applicativo, che consentendo un trattamento differenziato e di favore alle rimesse bancarie, consolidato dall'applicazione del criterio del differenziale, pone in posizione recessiva la regola della par condicio credito rum, nel cui ambito pur si colloca sistematicamente, comprendendole tra le posizioni meritevoli di particolare tutela, attuabile mediante un complicato meccanismo che ammette eccezione all'eccezione alla stessa esperibilità dell'azione. Secondo il regime ora vigente, considerato il conto nel complesso delle operazioni in esso transitate, dunque nella loro unitarietà siccome in effetti, come si osserva in dottrina, possono costituire tanto rientri quanto essere semplicemente operative, resta invariato l'onere del curatore di dimostrarne la scopertura rispetto al limite dell'affidamento, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria - concetto di natura commerciale di non semplice qualificazione giuridica. In difetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la revoca viene disposta limitando l'obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo scoperto previsto dalla L. Fall., art. 70, che, compreso tra gli effetti della revocazione, di cui fissa il limite, opera quindi in funzione di norma di chiusura, eliminando, in un'ottica unitaria, dal panorama giurisprudenziale definitivamente la revocabilità delle singole rimesse.
Tralasciando l'interessante ma, in questa sede inutile dibattito circa la corretta impostazione del rapporto tra le due norme - L. Fall., artt. 67 e 70, se da species a genus, ovvero se determinino l'una l'an l'altra il quantum, ne va comunque rilevato lo stretto logico coordinamento che sicuramente esclude la valenza interpretativa del criterio legale del massimo scoperto e dunque la sua applicazione retroattiva. La legge è d'interpretazione autentica se non detta nuove norme suscettibili di applicazione autonoma, ma ha valore solo ricognitivo di quelle precedenti in modo che i rispettivi ambiti coincidano. Non può avere tale valore se innova e nel contempo chiarisce. L'irragionevolezza di un percorso esegetico che, parcellizzato l'intervento normativo in spazi innovativi e spazi interpretativi, segmenta all'interno dello stessa procedura le azioni che da essa scaturiscono, affidandone condizioni, oggetto ed effetti al discrimine cronologico temporale riferito alla loro introduzione, è evidente.
Devesi concludere perciò che, nelle intenzioni del legislatore, in relazione ai fallimenti dichiarati a partire dall'entrata in vigore del Decreto n. 35 del 2005, le rimesse bancarie sono revocabili se, nel periodo sospetto dimezzato a sei mesi, hanno ridotto l'esposizione maturata sul conto oltre il limite dell'affidamento in maniera non consistente ne' durevole, ma l'obbligo di restituzione della banca non le riguarda, come secondo regola generale, nella loro sommatoria. Il quantum dell'azione, ove questa abbia esito favorevole alla curatela, non può in conclusione superare il limite del differenziale posto dal suddetto criterio legale.
In questa chiave esegetica, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 35 del decreto in esame, come si è in premessa enunciato, risulta coerente con il sistema concorsuale in quanto la revocatoria trova giustificazione ed ingresso, perché l'atto, che è ex se valido ed efficace, altera la regola del concorso e viene in rilievo in tale profilo solo con l'apertura della procedura concorsuale, che funge da condizione di proponibilità dell'azione stessa. Come si afferma anche in sede di merito, "la data del fallimento e solo essa identifica i soggetti passivi dell'azione".
Il carattere fortemente innovativo del complessivo assetto dell'istituto, ispirato ad indiscusso favor per la stabilità dei rapporti bancari, non ammette margine dubbio.
Il principio di diritto che deve essere enunciato con riferimento alla questione controversa è che le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, si applicano in relazione a procedure concorsuali dichiarate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. In particolare il disposto dell'art. 70 ha natura innovativa e non d'interpretazione autentica e non ha perciò efficacia retroattiva.
Il motivo, che peraltro neppure illustra quale sarebbe l'importo soggetto a revoca applicando il nuovo criterio legale e se fosse inferiore a quello determinato dal giudice di merito, deve perciò essere rigettato.
I restanti motivi sono inammissibili.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la scientia decotionis in ragione del fatto che la società alla data delle rimesse già versava in stato di crisi irreversibile testimoniata dalla presenza di procedure esecutive mobiliari, procedimenti monitori, andamento anomalo del conto, l'atteggiamento pressante e vigile sul cliente che trova eco nelle deposizioni del testi Sarra, Crialesi e Mondini, fatti da cui la banca, in forza delle sue risorse professionali, ha tratto la conoscenza del dissesto dell'impresa della cliente.
Tale tessuto argomentativo si sottrae alle critiche mosse nei motivi in esame.
Il giudice d'appello ha tratto dal compendio indiziario riferito, rappresentato da fatti concretamente correlati alla vicenda esaminata, la prova della conoscenza da parte della convenuta, odierna ricorrente, dello stato di decozione della Imac sorreggendo tale approdo con motivazione puntuale, esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorrente critica tale percorso argomentativo, censurando in sostanza l'apprezzamento condotto in punto di fatto sulle riferite circostanze. È pacifico striato jure (cfr. Cass. n. 16831/2003, n. 17596/2003, n. 14244/2003, n. 15737/2004) che la prova della scientia decotionis, fermo restando che tale requisito si riferisce alla conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello stato di crisi irreversibile dell'impresa contraente, può trarsi anche da elementi sintomatici di carattere indiziario attinenti alla conoscibilità dello stato d'insolvenza, purché idonei, in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova presuntiva della conoscenza effettiva e non solo della mera conoscibilità dello stato anzidetto. La valutazione circa la concludenza ed idoneità in ordine alla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, resta affidata al potere discrezionale, istituzionalmente demandato al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede laddove risulti esplicitato con tessuto motivazionale adeguato. Nella specie la Corte distrettuale, facendo buon governo del principio richiamato, ha precisato il necessario (Cass. n. 154/2006) legame causale tra i fatti noti, tutti incontroversi, e quello ignoto, in forza del quale quest'ultimo è apparso conseguenza ragionevolmente probabile degli altri secondo regole di esperienza, con percorso argomentativo che illustra la gravita - per il grado di convincimento che ciascuno dei dati sintomatici vagliati è idoneo a produrre, la precisione - nel senso che giustifica il ragionamento probabilistico, e la concordanza- che impone univoca convergenza dei fatti stessi nella dimostrazione del fatto ignoto - dei detti elementi, spiegando le ragioni per cui si è ritenuto che fossero idonei a dimostrare nel contempo la conoscenza dello stato d'insolvenza della società, non potenziale ma concreta ed effettiva (cfr. per tutte Cass. n. 14978/2007).
La pendenza di plurime procedure esecutive mobiliari, data l'assenza di forme di pubblicità, è priva di rilevanza sintomatica, ma se rappresenta unica ed esclusiva fonte di convincimento (cfr. Cass. n. 5256/2010), essendo la sua conoscibilità da parte dei creditori e del terzi in genere un'eventualità remota. Nel caso di specie la circostanza non costituisce dato fondante ex se la decisione conclusiva. Apprezzandola e valutandola nella cornice del complessivo rapporto intrattenuto tra banca e società fallita, che è risultato caratterizzato in concreto da una particolare vigilanza esercitata dall'ente finanziatore sulle operazioni compiute dalla cliente, la Corte d'appello le ha attribuito efficacia ad colorandum, siccome ha confermato il quadro probatorio sintomatico, già emerso dal coacervo delle ulteriori e convergenti emergenze illustrate. La censura, pertanto, non coglie nel segno.
Immune da critica è infine la scelta operata tra le fonti orali esaminate, siccome è in potere del giudice di merito, che non può essere sindacato in questa sede, attingere al bagaglio istruttorie preferendo tra le varie risultanze quelle ritenute esaustive; ciò a parte il fatto che due delle deposizioni, che si assumono pretermesse benché decisive, risultano invece effettivamente vagliate nel merito.
I motivi indirizzati contro questa conclusione si manifestano inammissibili in quanto smentiscono la fondatezza dell'apprezzamento condotto dal giudice di merito sui fatti esaminati e del giudizio che ne ha tratto, logicamente motivato, e ne offrono lettura in tesi corretta e comunque ad esso più favorevole.
Il ricorso devesi pertanto rigettare con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010