Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3175 - pubb. 28/02/2011

Attuazione di provvedimento possessorio ex art. 669duodecies e individuazione del giudice competente

Tribunale Piacenza, 15 Febbraio 2011. Est. Coderoni.


Procedimento per l’attuazione di ordinanza possessoria ex art. 669duodecies c.p.c. – Individuazione del giudice – Criteri – Questione di competenza – Esclusione.

Procedimento per l’attuazione di ordinanza possessoria ex art. 669duodecies c.p.c. – Ammissibilità.

Termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto – Natura – Violazione – Conseguenze.



La questione dell’individuazione del giudice competente a trattare il ricorso per attuazione di un provvedimento possessorio ex art. 669duodecies c.p.c. non attiene alla competenza in senso tecnico (intesa come la suddivisione delle cause tra diversi uffici giudiziari), ma riguarda piuttosto la distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio. Il “giudice che ha emanato il provvedimento” ai sensi dell’art. 669duodecies c.p.c. è l’organo che ha emesso la pronuncia che in concreto reca il contenuto precettivo di cui si chiede l’attuazione e non quello che ha eventualmente confermato tale pronuncia, senza modificarlo in alcun modo, sicché, in ipotesi di ordinanza interdittale emessa dal giudice di primo grado, confermata dal collegio in sede di reclamo, l’attuazione dell’ordinanza deve essere trattata dal primo. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

È pacificamente ammissibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 669duodecies c.p.c. per l’attuazione dei provvedimenti possessori, stante il rinvio contenuto dall’art. 703 c.p.c. alle norme del procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, e attesa la sicura compatibilità di tale strumento con il procedimento sommario. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Il termine assegnato dal giudice al ricorrente ex art. 669duodecies per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non è perentorio, in assenza di espressa previsione normativa (art. 152 c.p.c.); pertanto, la sua violazione non può comportare l’improcedibilità del ricorso o la sua estinzione, ma può, al più, ove eccepita, dare diritto alla parte convenuta ad ottenere un termine a salvaguardia del proprio diritto di difesa. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 669duodecies c.p.c.


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