Riforma del processo civile e opposizione allo stato passivo
Tribunale di Mantova, 26 Maggio 2006. Est. Bernardi.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Specialità del procedimento – Riforma del codice di procedura civile – Costituzione del Curatore – Preclusioni e decadenze – Effetti.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur a seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile con la novella di cui alla legge 80/05 e successive modifiche, deve ritenersi inapplicabile, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Sezione Seconda civile
Il Giudice Istruttore,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 16-5-2006 così provvede:
rilevato che il presente procedimento è stato promosso con ricorso ex art. 98 l.f. depositato il 10-3-2006 e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore del d.l. 35/05 e successive modifiche;
rilevato che, con decreto del G.D. in data 14-3-2006, era stata fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 16-5-2006 con termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al Curatore sino al 20-4-2006;
rilevato che la curatela fallimentare si è costituita con comparsa all’udienza del 16-5-2006 nel corso della quale l’opponente ha eccepito che il fallimento sarebbe incorso nella decadenza dalla proposizione sia della domanda riconvenzionale sia delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio per mancata costituzione nei termini previsti dal codice di rito;
osservato che l’opponente ha chiesto che venga fissata altra udienza per il tentativo di conciliazione;
ritenuto che il procedimento di cui all’art. 98 l.f. ha carattere speciale rispetto a quello di cognizione ordinaria regolato dal codice di rito e non può pertanto ritenersi abrogato per incompatibilità con la disciplina generale contenuta in quest’ultimo;
considerato pertanto che deve ritenersi inapplicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (v. in tal senso in relazione alla disciplina precedente la novella al codice Cass. 23-3-2004 n. 5729);
p.t.m.
fissa ex artt. 183 e 185 c.p.c. per la comparizione personale delle parti l'udienza del 4-7-2006 ore 11.45.