Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 317 - pubb. 01/01/2007

Riforma del processo civile e opposizione allo stato passivo

Tribunale Mantova, 26 Maggio 2006. Est. Bernardi.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Specialità del procedimento – Riforma del codice di procedura civile – Costituzione del Curatore – Preclusioni e decadenze – Effetti.



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur a seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile con la novella di cui alla legge 80/05 e successive modifiche, deve ritenersi inapplicabile, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 16-5-2006 così provvede:

rilevato che il presente procedimento è stato promosso con ricorso ex art. 98 l.f. depositato il 10-3-2006 e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore del d.l. 35/05 e successive modifiche;

rilevato che, con decreto del G.D. in data 14-3-2006, era stata fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 16-5-2006 con termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al Curatore sino al 20-4-2006;

rilevato che la curatela fallimentare si è costituita con comparsa all’udienza del 16-5-2006 nel corso della quale l’opponente ha eccepito che il fallimento sarebbe incorso nella decadenza dalla proposizione sia della domanda riconvenzionale sia delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio per mancata costituzione nei termini previsti dal codice di rito;

osservato che l’opponente ha chiesto che venga fissata altra udienza per il tentativo di conciliazione;

ritenuto che il procedimento di cui all’art. 98 l.f. ha carattere speciale rispetto a quello di cognizione ordinaria regolato dal codice di rito e non può pertanto ritenersi abrogato per incompatibilità con la disciplina generale contenuta in quest’ultimo;

considerato pertanto che deve ritenersi inapplicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (v. in tal senso in relazione alla disciplina precedente la novella al codice Cass. 23-3-2004 n. 5729);

p.t.m.

fissa ex artt. 183 e 185 c.p.c. per la comparizione personale delle parti l'udienza del 4-7-2006 ore 11.45.

Si comunichi.