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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29042 - pubb. 20/04/2023.

Privilegio processuale del creditore fondiario nel codice della crisi


Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 Gennaio 2023. Est. Lo Presti.

Espropriazione immobiliare - Fallimento - Credito fondiario - Art. 41 TUB


Deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 CCI, norma che trova applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCI. (Maria Teresa De Luca) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Maria Teresa De Luca