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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28756 - pubb. 23/02/2023.

Consumatore: ristrutturazione anche per debiti promiscui


Tribunale di Reggio Emilia, 13 Febbraio 2023. Est. Stanzani Maserati.

Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debiti c.d. promiscui –  Ammissibilità – Condizioni – Cessazione dell’attività d’impresa – Necessità – Qualifica di consumatore – Colui che agisce nel presente per scopi estranei all’attività d’impresa – Sussistenza


Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell’esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali.


Secondo la nuova nozione fornita dall’art. 2, lett e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona


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