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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2870 - pubb. 09/02/2011.

Fallimento della parte, interruzione del processo e riassunzione parziale


Tribunale di Varese, 12 Dicembre 2009. Est. Buffone.

Interruzione del processo per fallimento di uno dei convenuti – Riassunzione solo contro i convenuti non falliti – Necessità della notifica dell’atto di riassunzione pure nei confronti della parte fallita – Non sussiste – cd. Riassunzione Parziale – Condizioni.


E’ ammissibile la riassunzione parziale pur laddove sia stato interrotto il processo in toto per fallimento di una delle parti convenute, poi non rievocata in giudizio dall’attore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 43 l. fall.

 

 

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