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Tribunale di Verbania, 21 Ottobre 2010. .
Stato passivo - Opposizione di terzo della gente per la riscossione - Chiamata in giudizio del creditore "sostanziale" - Inammissibilità.
Nel giudizio di opposizione di terzo promosso dall'Agente di riscossione non è ammissibile la chiamata in giudizio del creditore “sostanziale” , anche se l'esclusione degli importi dallo stato passivo è stata determinata per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria azionata, atteso che l'art. 33 D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 prevede l’esclusiva legittimazione processuale del Concessionario per la riscossione a insinuarsi al passivo fallimentare, specularmente e necessariamente contempla “ab origine” la sua legittimazione attiva a proporre l'opposizione a stato passivo ex art. 99 L.F., con ciò imponendogli l'onere di allegare tempestivamente anche le eventuali difese di merito di provenienza dell'Ente titolare del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)