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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28553 - pubb. 18/01/2023.

Il procedimento per la richiesta delle misure protettive tipiche e atipiche nel Codice della crisi


Tribunale di Bergamo, 12 Gennaio 2022. Est. Randazzo.

Misure protettive – Tipiche e atipiche – Procedimento – Verifica del rispetto dei requisiti formali previsti per l’accesso allo strumento prescelto di regolazione della crisi


Il procedimento per la conferma delle misure protettive disciplinato dall’art. 55 CCI si sviluppa attraverso iter differenziati in ragione del petitum della domanda, dovendo distinguersi le ipotesi in cui:


(i) il debitore abbia fatto istanza di misure tipiche, in pendenza delle trattative funzionali all’omologazione del concordato semplificato ai sensi art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCI;


(ii) l’ipotesi in cui il debitore chieda misure protettive atipiche ai sensi dell’art. 54, secondo comma, terzo periodo CCI.


Alla prima ipotesi, è dedicato l’art. 55, comma 3, CCI e quando si tratta di confermare l’efficacia delle misure protettive tipiche il giudice non è tenuto a fissare udienza.


Alla seconda ipotesi, si applica il disposto di cui all’art. 55, comma 2, CCI dove, fatta salva la possibilità di procedere inaudita altera parte, l’adozione della misura può avvenire previa instaurazione del contraddittorio con i creditori destinatari delle misure temporanee.


In ogni caso, al di là del differente iter procedurale, la conferma delle misure tipiche e l’adozione delle misure atipiche postula sempre la verifica del rispetto dei requisiti formali previsti per l’accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto – nella specie il concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI – e della strumentalità della protezione richiesta al superamento della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Consulta la giurisprudenza sulle misure cautelari e protettive nel Codice della crisi e nella Composizione negoziata della crisi d’impresa:

Art. 6 D.L. 118/2021

Art. 7 D.L. 118/2021

Art. 18 CCI

Art. 19 CCI

Art. 54 CCI

Art. 55 CCI