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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2835 - pubb. 23/01/2011.

Società di mero godimento, nullità ed iscrizione nel registro imprese


Tribunale di Varese, 31 Marzo 2010. Pres., est. Cosentino.

Società cd. di mero godimento – Nullità della società – Iscrizione nel Registro delle Imprese – Esclusione – Precisazioni.


Il mero godimento di beni di proprietà sociale  non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all’interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall’art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. Non sembra che tale conclusioni possa essere sovvertita dalla considerazione che il legislatore, in ripetuti interventi (a partire dall’art. 29, L. 27.12.1997, n. 449), abbia previsto agevolazioni fiscali in favore delle società di mero godimento di beni che si fossero trasformate in società semplici, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di contrasto dell’uso elusivo dello schermo societario. Ciò per il carattere eccezionale delle norme in questione e per la loro conseguente inidoneità a scardinare il sistema delineato dagli artt. 2247 e 2248 c.c. Si ravvisa pertanto, nell’ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società.
Ma non può essere la nullità del contratto sociale e della società stessa ad impedire l’iscrizione di essa nel registro delle imprese, esulando dai compiti e poteri di controllo del conservatore di detto registro quello di rilevare profili di invalidità degli atti di cui si chiede l’iscrizione. Deve invece ritenersi che l’iscrizione, in presenza di una società costituita per il mero godimento di beni, vada negata in forza del controllo qualificatorio rimesso al conservatore dall’art. 11, 6° comma, lett. c), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, in base al quale “prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta … la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge”. Tale controllo qualificatorio, pur non consentendo un sindacato di validità dell’atto,  esige una verifica di conformità dell’atto costitutivo della società allo schema essenziale dell’art. 2247 c.c. al fine di accertarne la sussumibilità al modello legale per il quale è prevista l’iscrizione. Il particolare atteggiarsi dell’oggetto sociale, nel caso di specie, rivela pertanto la non sussumibilità della società allo schema di cui all’art. 2247 c.c., trattandosi di una fattispecie che il legislatore relega all’ambito dei rapporti di comunione. Dove la società sia stata comune iscritta, deve concludersi nel senso che non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, dovendosi pertanto procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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