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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28259 - pubb. 24/11/2022.

La legittimazione del PM alla richiesta di fallimento non è legata all’ufficio territoriale di appartenenza


Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2022, n. 31999. Pres. Scaldaferri. Est. Campese.

Fallimento – Domanda del pubblico ministero – Legittimazione – Fallimento dichiarato da diverso tribunale – Irrilevanza – Ratio


Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, a prescindere dal fatto che la dichiarazione di fallimento sia dichiarata da tribunale diverso da quello presso il quale detto organo svolge le sue funzioni e che all’udienza pre fallimentare abbia presenziato altro pubblico ministero; la ratio dell'art. 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è, infatti, quella di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della corrispondente richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis e ciò allo scopo di favorire un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)