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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28257 - pubb. 24/11/2022.

In caso di opposizione a precetto su assegno bancario l'autenticità della sottoscrizione può essere contestata con il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.


Cassazione civile, sez. III, 19 Settembre 2022, n. 27381. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.

Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni


In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore. (massima ufficiale)