Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 282 - pubb. 01/01/2007

Foro del consumatore e competenza per territorio

Tribunale Avellino, 20 Giugno 2005. Est. Luce.


Competenza per territorio – Foro esclusivo del consumatore – Vessatorietà della clausola di deroga – Presunzione – Sussistenza.

Competenza per territorio – Foro esclusivo del consumatore – Eccezione relativa ai fori alternativi – Irrilevanza.



La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3°, c.c. (che - ha "natura di norma processuale, sicché si applica -come nella specie- nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore -febbraio 1996-, anche se relative a “controversie derivanti da contratti stipulati prima”) deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha inteso stabilire la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo, per l'effetto, la vessatorietà della clausola che abbia individuato, come sede del foro competente, una località diversa (cfr. ex multis Cass. sez. un. 1 ottobre 2003 n. 14669; Cass. 28 novembre 2003 n. 18290, Tribunale di Palermo, 20 febbraio 2004, in Gius. 2004, 2443; Tribunale di Firenze, 10 dicembre 2002, in Foro toscano 2003, 180). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all'operatività di un foro esclusivo, non sussiste l'onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali il giudice d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del foro convenzionale, dovrà individuare il giudice competente (cfr. ex plurimis Cass. 2 aprile 1998 n.3407). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2003 F. M. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo tribunale la Banca della Campania s.p.a., già Banca Popolare dell'Irpinia, proponendo rituale e tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2003, intimantegli il pagamento in favore del precisato istituto di credito di euro 232.896,55 oltre accessori, per saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 9241 accesso presso la filiale di *** della banca. L'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del tribunale di Avellino, adito dalla banca in sede monitoria, per essere competente la sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli, lamentando la nullità, per violazione dell'art. 1469 bis c.c., della. clausola contrattuale prevedente quale foro esclusivo quello del Tribunale di Avellino; subordinatamente, l'attore ha dedotto l'infondatezza della creditoria azionata da controparte, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvezionale, la condanna della banca al risarcimento dei danni per l'importo di euro 700.000,00.

La Banca della Campania s.p.a., costituitasi, ha insistito per il rigetto delle infondate opposizione e domanda riconvezionale.

Ritenuta potenzialmente dirimente la lite la questione pregiudiziale di competenza, il giudice, acquisiti documenti, sulle epigrafate conclusioni, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. ha introitato la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di opposizione, con il quale il Marino si è doluto dell'incompetenza per territorio dell'adito giudice, è fondato.

Al credito azionato dalla Banca della Campania in sede monitoria è relativo alla "esposizione debitoria" riveniente dal "conto corrente di corrispondenza n° 9241", acceso in data 14 maggio 1998 dal M. presso la filiale di *** della banca (cfr. il ricorso per decreto 'ingiuntivo): in detto contratto (in prod. conv.) si legge, all'art. 20, che "Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il correntista e l'Azienda di credito in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura è in ogni caso competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino".

È insegnamento giurisprudenziale consolidato che la disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3°, c.c. (che - ha "natura di norma processuale, sicché si applica -come nella specie- nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore -febbraio 1996-, anche se relative a 'controversie derivanti da contratti stipulati prima -ma, nel caso che ci occupa, il contratto risale al 1998-) deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha inteso stabilire la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore stesso, presumendo, per l'effetto, la vessatorietà della clausola che abbia individuato, come sede del foro competente, una località diversa (cfr. ex multis Cass. sez. un. 1 ottobre 2003 n. 14669; Cass. 28 novembre 2003 n. 18290, Tribunale di Palermo, 20 febbraio 2004, in Gius. 2004, 2443; Tribunale di Firenze, 10 dicembre 2002, in Foro toscano 2003, 180): in altre parole, la disposizione in esame ha introdotto un foro esclusivo per le controversie tra "professionista" e "consumatore", per cui, in siffatte ipotesi le disposizioni del codice di procedura civile relative alla competenza per territorio sono state rese parzialmente inoperanti (cfr. Tribunale Roma, 30 maggio 2002, in Giur. merito 2003, 1985).

Quanto, poi, alla nozione di "consumatore, è tale la persona fisica che agisce per scopi che non rientrano nella sua attività professionale o imprenditoriale: la preferenza del legislatore nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale, è stata ritenuta "non irragionevole allorché si consideri che la finalità dell'art. 1469 bis comma 2 ce, è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l"’d quod plerumque accidit" sono presumibilmente privi della necessaria competenza a negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti -quale quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su di un piano di parità (così Corte Costituzionale 22 novembre 2002 n, 469).

Nella specie, va senz'altro affermata la vessatorietà della richiamata clausola negoziale, contenuta in un modulo predeterminato dall'istituto di credito per disciplinare in maniera uniforme una certa tipologia di rapporto contrattuale -conto corrente- e meramente sottoscritto dal consumatore: non può dubitarsi, infatti, che il M. debba intendersi, ai fini che ci occupano, quale consumatore, per essere "pensionato" già "dipendente dell’***" (così la stessa convenuta a pagina 13 della comparsa di costituzione). Neppure è dedotto –tantomeno provato- che la richiamata clausola fosse stata oggetto di specifica trattativa tra la banca ed il consumatore, ai fini di cui al 5° comma dell'art. 1469-ter c.c.: risulta del tutto generica la difesa sul punto della convenuta, secondo cui la circostanza che il contratto sia "stato compilato in parte a mano ed in parte a macchina dimostra ... che talune clausole furono oggetto di una preventiva contrattazione con il cliente, mentre altre furono oggetto di trattativa al momento della firma" (così a pagina 16 della comparsa), occorrendo, allo scopo di evitare la sanzione di legge, la specifica trattativa della clausola di cui si discute.

Dall'inefficacia della clausola negoziale -che individua il tribunale di Avellino quale foro esclusivo per le controversie derivanti dal contratto inter partes- discende la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del M. -residente alla via G. Bosco n. 4 di Giugliano in Campania (Napoli), dove pure è stato notificato il decreto ingiuntivo.

E appena il caso di osservare che, in tema di incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all'operatività di un foro esclusivo, non sussiste l'onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali il giudice d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del foro convenzionale, dovrà individuare il giudice competente (cfr. ex plurimis Cass. 2 aprile 1998 n.3407).

Conclusivamente, va accolta l'opposizione, per l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale di Avellino essendo competente il tribunale di Napoli -sezione distaccata di Marano- (nella cui circoscrizione rientra il comune di Giugliano in Campania), e va dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo.

Le spese, liquidate -secondo nota di parte e tenuto conto del valore della controversia come desumibile dal decreto ingiuntivo- e distratte -in favore dell'avvocato Antonio Motti per dichiarata anticipazione- come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione:

1) dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente la sezione distaccata di Marano del tribunale di Napoli;

2) dichiara la nullità del proprio decreto ingiuntivo n. 488/2003;

3) assegna alle parti termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo dinanzi alla sezione distaccata di Marano del tribunale di Napoli;

4) condanna la convenuta Banca della Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore F. M. delle spese processuali, direttamente attribuite all'avvocato *** e liquidate in complessivi € 7.321,29, di cui € 637,29 per esborsi, € 1.949,00 per diritti ed € 4.735,00 per onorario, oltre accessori come per legge.