Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2797 - pubb. 20/12/2010

Ente pubblico e concessione di pegno sulle azioni di società partecipate, condizioni e limiti

Corte dei Conti, 21 Settembre 2010. Rel. Astegiano.


Enti pubblici - Partecipazioni societarie - Realizzazione di opera pubblica - Concessione di pegno sulle azioni - Ammissibilità - Condizioni.

Enti pubblici - Partecipazioni societarie - Limite del perseguimento delle finalità istituzionali - Partecipazioni delle società partecipate - Condizioni.

Enti pubblici - Province - Partecipazioni indirette - Concessione di pegno sulle azioni - Previsione regolamentare - Necessità.



Non vi sono norme che precludono agli enti pubblici ed alle società da essi partecipate di concedere il pegno sulle azioni della società che ha la titolarità della realizzazione di un'opera, tanto più che la concentrazione della garanzia sulle azioni della società che realizza l'intervento limita l'ampiezza della potenziale esposizione debitoria al solo valore delle azioni della società partecipata, evitando il rischio di ulteriori perdite di risorse pubbliche. E’ quindi possibile affermare che il pegno sulle azioni di una società a partecipazione pubblica, che sia destinato a garantire un finanziamento ottenuto dalla stessa società e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica che sia idonea a generare i ricavi necessari per il rimborso del debito mediante il proget financing, è uno strumento utilizzabile sia dagli enti pubblici che dalle società a partecipazione pubblica. Tuttavia, considerata la particolare natura dell'operazione che coinvolge una società a partecipazione pubblica e che presenta pertanto ricadute patrimoniali sull'ente controllante che ha in gestione risorse della collettività, è opportuno che la regolamentazione pattizia della garanzia di cui si discute contenga clausole che: a) in relazione al diritto di voto nelle assemblee sociali, specifichino che lo stesso deve permanere in capo alla società controllante, sia perché si tratta di un organismo di diritto pubblico la cui sorte influenza sia pure, in senso lato, il patrimonio dell'ente locale socio sia perché la gestione della società per l'effettuazione dell'intervento di realizzazione della dell'opera pubblica è elemento essenziale; b) limitino la circolazione del diritto di pegno ai soli soggetti finanziatori e ciò al fine di consentire sempre la tracciabilità ed il controllo pubblico sui soggetti che, in caso di esito negativo dell'operazione, potrebbero escutere il pegno; c) in ragione della necessaria trasparenza che deve connotare l'azione della pubblica amministrazione, prevedano che la cessione del credito derivante dal finanziamento e del conseguente pegno sulle azioni possa avvenire solo previo gradimento dell'ente, utilizzando all’uopo lo stesso meccanismo autorizzatorio previsto per il rilascio del pegno; d) in deroga alla previsione di carattere generale prevista dall'articolo 2791, codice civile, gli eventuali frutti del bene sottoposto al pegno (nel caso di azioni, gli utili) siano di competenza del debitore e non del creditore pignoratizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il limite posto dall'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), in base al quale le amministrazioni locali non possono mantenere partecipazioni societarie che abbiano "per oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", comporta che le società direttamente partecipate da detti enti non potranno che avere un oggetto sociale, e a loro volta detenere partecipazioni, che siano compatibili con le finalità indicate dalla norma citata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'amministrazione provinciale può autorizzare il rilascio del pegno sulle azioni di una società partecipata indirettamente a condizione che il regolamento di contabilità dell'ente contempli tale possibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Dialti


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