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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2796p - pubb. 01/07/2007.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2010. .

Concordato preventivo - Garanzia del commissario giudiziale della veridicità dei dati aziendali - Compito del tribunale - Verifica della documentazione prodotta dal debitore - Verifica della motivazione del professionista attestatore - Presupposto per la successiva verifica critica demandata al commissario giudiziale - Potere del tribunale di sovrapporsi alla valutazione del commissario di fattibilità del piano - Esclusione.


Se è vero che la veridicità dei dati aziendali deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, sarà allora compito del tribunale verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; il tribunale dovrà altresì verificare che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, della metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale potrà essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. Il compito del tribunale si sostanzia pertanto nel controllo, nei termini indicati, della documentazione allegata al piano, non potendo sovrapporsi alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali che la legge riserva esclusivamente al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)