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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27905 - pubb. 22/09/2022.

Incarico di mediazione per contratti a trattativa privata: vi è il vincolo della forma scritta 'ad substantiam'


Cassazione civile, sez. II, 27 Luglio 2022, n. 23422. Pres. Manna. Est. Trapuzzano.

Enti pubblici - Incarico di mediazione per la conclusione di contratti a trattativa privata - Vincolo della forma scritta “ad substantiam” - Esclusione - Fondamento


L'incarico di mediazione conferito da un ente pubblico anche economico (nella specie, un'azienda regionale per il diritto allo studio universitario) per la conclusione di contratti stipulati a trattativa privata (c.d. mediazione tipica), ricade tra gli atti a forma libera, per i quali non è prevista la forma scritta "ad substantiam", atteso che il rapporto che si viene a creare non ha natura necessariamente contrattuale, ma costituisce atto giuridico in senso stretto, inserito nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali rilevanti, rispetto ai quali l'incarico non ha portata dirimente. (massima ufficiale)