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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27900 - pubb. 21/09/2022.

Concordato preventivo e nomina dell’amministratore giudiziario per provvedere all’aumento di capitale


Tribunale di Napoli, 02 Aprile 2022. Est. Fucito.

Concordato preventivo – Aumento di capitale – Inerzia del debitore – Nomina dell’amministratore giudiziario


Il potere attribuito al tribunale dall’art. 185 l.f. di nomina dell’amministratore giudiziario nell’ipotesi di inerzia del debitore può essere utilizzato per procedere all’aumento di capitale previsto dal piano di concordato preventivo.

L’istituto della nomina dell’amministratore giudiziario è stato previsto proprio per superare le fasi inerziali delle procedure concordatarie anche espropriando d’ufficio la società debitrice delle facoltà gestorie in analogia a quanto avviene con il procedimento ex art. 2409 c.c. con la previsione di un potere pubblicistico fino a quel momento ignoto per il tribunale fallimentare, a dimostrazione del sempre maggiore interesse pubblicistico alla gestione della crisi di impresa seppure orientato al fuoco della ristrutturazione aziendale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)