Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 277 - pubb. 01/01/2007

Credito fondiario, fallimento e necessaria insinuazione al passivo

Tribunale Mantova, 26 Gennaio 2006. Est. Dell'Aringa.


Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità.



Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l.f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G.E.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 9.7.2003, notificato il 30.7-2.8.2003 l'Amministrazione fallimentare Parmigiani Gianni & C. s.r.l., premettendo:

-    che era intervenuta con atto 29/4-2/5/2000 nell'esecuzione immobiliare n. 9/1998 iniziata presso il Tribunale di Mantova da Mediovenezie Banca S.p.A., ora U.G.C. Banca S.p.A., contro la Parmigiani Gianni & C. s.r.l., Parmigiani Gianni e Zanichelli Virginia e dalla stessa proseguita dopo il fallimento della prima, dichiarato con sentenza 27.1.1998 del locale Tribunale e preceduto dall'intervento nella procedura esecutiva della Banca Agricola Mantovana S.p.A., di Agro Dienst GMBH, di Sadepan Chimica di Saviola M. & C. s.a.s., di Banca Intesa BCI S.p.A., di Agrimal s.a.s., del Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino S.p.A., di Uniriscossioni S.p.A.

-    che con il suo atto di intervento aveva azionato un credito in prededuzione per le spese volte a preservare lo stato degli immobili e sostenute anche sotto forma di pagamento al Curatore del compenso per le attività conservative da lui prestate

-    che all'udienza del 4.6.2002 aveva indicato in € 77.938,10 l'ammontare del suo credito comprensivo di quello per spese inerenti al processo esecutivo

-  che successivamente al deposito in data 4.4.2003 del progetto di distribuzione redatto dal G.E. aveva lamentato l'assegnazione ad U.G.C. Banca dell'intera somma di € 162.947,31, ricavata dalla vendita dei beni staggiti, sollevando contestazioni in seguito alle quali il detto giudice aveva disposto il pagamento a favore della banca della somma non controversa di € 83.729,88 e l'accantonamento del residuo importo di € 79.938.10

proponeva opposizione a mente dell'art. 512 c.p.c. per sentir anteporre i suoi crediti a quelli di ogni altro creditore, anche se ipotecario.

La U.G.C. Banca S.p.A si costituiva ed instava per il rigetto dell'avversa domanda replicando:

-        che il compenso dovuto al Curatore non era ancora stato liquidato dal Tribunale fallimentare;

-        che il Fallimento non dimostrava la riconducibilità tra le spese di conservazione degli immobili di quelle per la registrazione del contratto di comodato, stipulato senza l'autorizzazione del Giudice delegato nonché di quelle per l'energia elettrica consumata allo scopo di mantenere in efficienza l'impianto di essiccazione, non menzionato dall'ing. Luciano Arvati, perito incaricato nell'esecuzione immobiliare, tra i beni influenti sul valore dell'edificio contraddistinto come lotto 3.

Espletati gli incombenti istruttori la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni epigrafate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Legittimati a partecipare al presente giudizio sono gli esecutati - inclusa la fallita (v. Cass. 11 marzo 1987 n. 2532)- e delle altre parti originarie del processo esecutivo soltanto l'istituto di credito fondiario e il Curatore fallimentare, al quale è riservato il potere di far valere in sede di distribuzione del ricavato anche gli eventuali crediti verso la debitrice insolvente poziori rispetto a quello di U.G.C. Banca S.p.A. e destinati ad essere soddisfatti in ambito fallimentare.

La giurisprudenza ad avviso della quale il giudice dell'esecuzione immobiliare può procedere alla ripartizione della somma realizzata fra la curatela intervenuta e l'istituto di credito fondiario, pur se quest'ultimo non si è previamente insinuato nel passivo fallimentare (v. Cass. 19 febbraio 1999, n. 1395 - Cass. 9 ottobre 1998, n. 10017) contrasta con quella secondo cui quel giudice può provvedere all'assegnazione in favore dell'istituto solo in seguito al definitivo accertamento del suo credito nella procedura fallimentare (v. Cass. 28 maggio 1998, n. 5267) ed è stata in epoca più recente condivisa solo parzialmente da quella che concorda sulla non necessità della preventiva insinuazione nel fallimento del credito assistito dal privilegio processuale ma nel contempo nega l'idoneità delle disposizioni eccezionali sul credito fondiario a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall'art. 52 com. 2° 1. fall., reputa l'intervento del curatore nell'esecuzione singolare non sufficiente ad assicurare l'osservanza delle regole del concorso e propende per il carattere provvisorio delle assegnazioni di somme all'istituto di credito fondiario nella procedura individuale, assumendo che tali assegnazioni diverranno definitive solo dopo che l'istituto avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e gli verrà attribuita, in esito alla graduazione e al riparto operati dagli organi del fallimento, una somma non inferiore a quella assegnatagli dal giudice dell'esecuzione (v. Cass. 17 dicembre 2004,n. 23572).

Ora l'esecuzione avviata o proseguita dal creditore fondiario contro il debitore fallito è sì un normale processo esecutivo, interamente regolato dal codice di procedura civile, anche in ordine alla competenza a statuire sulle opposizioni ex art. 512 c.p.c (la quale resta pertanto devoluta al giudice cui spetta in base al rito ordinario, anziché al rito fallimentare), tuttavia la considerazione che rispetto alle leggi speciali sul credito fondiario, che consentono al curatore ad intervenire nella esecuzione individuale, la legge fallimentare offre all'art. 100 a tutela dei creditori concorsuali una garanzia in più, costituita dalla facoltà di impugnare i crediti ammessi, induce al convincimento che l'odierna sentenza faccia stato nei confronti della massa creditoria con un'incidenza limitata al riconoscimento del diritto dell'istituto fondiario al pagamento del proprio credito in via anticipata rispetto al definitivo accertamento di esso, trattandosi di privilegio processuale, che è fonte pur sempre di un diritto soggettivo, ma di natura per l'appunto processuale e non sostanziale.

La rivendicazione da parte del Fallimento di ragioni creditizie prevalenti su quella di U.G.C. Banca pone una questione che va risolta in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che pospone il credito ipotecario ai soli crediti prededucibili derivanti da attività direttamente o specificamente tese a conservare, incrementare, amministrare o a liquidare i beni ipotecati o comunque ad arrecare particolari vantaggi al beneficiario della prelazione ipotecaria nonché al diritto del Fallimento ad un'aliquota delle spese generali, che deve gravare sui beni assoggettati all'ipoteca in misura rapportata all'utilità di dette spese per il creditore garantito ipotecariamente (v. Cass. 14 gennaio, n. 335 - Cass. 10 maggio 1999, n. 4626).

Siffatti criteri individuativi dei titoli preferenziali del Fallimento nei confronti del creditore ipotecario sono applicabili anche se la vendita dell'immobile vincolato alla garanzia reale ha avuto luogo nell'esecuzione intentata dalla banca esercente il credito fondiario, anziché nell'esecuzione collettiva fallimentare, come si argomenta anche dall'art. 41 com. 3° del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a termini del quale le spese incontrate dal fallimento per l'amministrazione del bene ipotecato debbono essere detratte dalle rendite versate dal curatore al creditore fondiario e consistenti nei frutti civili, cui per pacifica giurisprudenza l'ipoteca si estende (v. Cass. 10 agosto 1992, n. 9429), sicché l'unica differenza la si riscontra riguardo alle spese per la vendita dell'immobile, che vengono sostenute dal creditore ipotecario nella esecuzione c.d. fondiaria e dall'amministrazione fallimentare in quella concorsuale.

All'opponente è dunque dovuta in anteclasse, rispetto al credito per cui è stata accesa l'ipoteca, la somma di £ 70.629.344 = € 36.477,01, pari al costo dell'energia elettrica consumata per tenere in funzione gli essiccatoi, in quanto:

-    i documenti in atti e la testimonianza di Partito Fabio comprovano l'avvenuto pagamento delle fatture E.N.E.L. da parte del Fallimento;

-    il progressivo degrado dei macchinari rimasti a lungo inattivi trova conferma in nozioni di comune esperienza;

-    il perito stimatore ing. Luciano Arvati alla pagina 29 della sua relazione ha ricompreso i silos per l'essicazione tra le dotazioni dei due capannoni, formanti con questi un insieme complessivamente valutato in £ 1.800.000.000 ed incontestatamente incorporati negli immobili, così da rientrare nell'oggetto dell'ipoteca in forza dell'art. 2811 c.c.;

-    l'utilità per il creditore delle spese di gestione del cespite oggetto dell'iscrizione ipotecaria in suo favore può essere anche soltanto potenziale (v. Cass. 10 maggio 1999, n. 4626);

-    il subentro del Fallimento nel comodato modale con P. F. e il connesso conferimento a costui dell'incarico di mantenere in efficienza gli impianti ricadono nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, ossia tra gli atti che in virtù dell'art. 25 n. 6 l. fall. il Curatore può compiere senza l'autorizzazione del Giudice delegato, che nella specie li ha comunque approvati quando ha autorizzato l'esborso per il pagamento dell'imposta di registrazione del comodato in predicato.

I crediti per compensi alla Curatela anteponibili a quello ipotecario vengono forfetariamente determinati in € 10.000,00, computando quelli maturati per l'attività di amministrazione dell'immobile della fallita, ma non quelli per l'attività di vendita di beni fatti subastare da U.G.C., anziché dagli organi del fallimento, nonché quelli per l'accertamento dei crediti dell'opposta, che non risulta effettuato in assenza della dimostrazione dell'insinuazione di essi al passivo

Compete inoltre l'ulteriore somma di € 3.165,81 per spese di intervento nell'esecuzione atteso che la giurisprudenza assimila i crediti prededucibili a quelli privilegiati, ipotecari o pignoratizi sotto il profilo dell'art. 54 com. 1° 1. fall. (v. Cass. 20.9.1987 n. 8556 - Trib. Vicenza 27.4.1988), che quest'ultima disposizione faculta i creditori ad esercitare il loro diritto di prelazione per il capitale gli interessi e le spese, che l'art. 54 com. 3° l. fall. circoscriveva ai soli crediti ipotecari e pignoratizi l'estensione del rango prelatizio agli interessi senza introdurre un'analoga limitazione per le spese e se fosse stato altrimenti sarebbe stato investito, anche rispetto a queste ultime, dagli effetti dalla sentenza 28 maggio 2001, n. 162 della Consulta (dalla quale è stato dichiarato illegittimo laddove non richiama l'art. 2749 c.c. escludendo la debenza in privilegio degli interessi) od andrebbe comunque interpretato optando per una sua esegesi che non violi l'art. 3 Cost. e sia quindi nel senso della collocazione degli interessi e delle spese nello stesso grado del capitale anche in tema di crediti in prededuzione, che precedono quelli ipotecari nell'ordine stabilito dall'art. 111 1. fall..

La somma accantonata di € 79.217,44 va perciò suddivisa assegnando € 49.642,82 all'Amministrazione fallimentare (che non ha chiesto interessi) ed € 29.574,61 ad U.G.C. Banca Alle consequenziali modifiche del progetto di distribuzione provvedere il Giudice dell'esecuzione a seguito della riassunzione del procedimento esecutivo sospeso.

Appare equo compensare per una metà le spese di lite.

P.Q.M.

-    il Tribunale, definitivamente giudicando;

-    assegna a U.G.C. Banca S.p.A. in via provvisoria ed anticipata rispetto al definitivo accertamento del suo credito in sede fallimentare la somma di € 29.574,61 in aggiunta a quella di € 83.729,88 già riscossa;

-    assegna al Fallimento della Parmigiani Gianni & C. s.r.l. la residua somma di € 49.642,82;

-    condanna U.G.C. Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante, a rifondere al Fallimento della Parmigiani Gianni & C. s.r.l., in persona del Curatore, metà delle spese del giudizio, liquidate per l'intero in € 8.843,43 (oltre IVA e CPA come per legge) di cui 968,43 per esborsi, 3.000,00 per diritti, 4.000,00 per onorari, 875,00 per rimborsi forfetari.

Mantova 27/02/2006

Il Giudice Dott. Attilio Dell'Aringa