Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27592 - pubb. 01/07/2022

Dissenso del direttore generale e licenziamento

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 31 Maggio 2022, n. 17689. Pres. Tria. Est. Ponterio.


Dirigente avente la qualifica di “direttore generale” - Esercizio non pretestuoso del diritto al dissenso ex art. 2392 c.c. - Modalità non diffamatorie o offensive - Giustificatezza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di "direttore generale" che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili). (massima ufficiale)


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