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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27533 - pubb. 23/06/2022.

Ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. in tema di gestione della cosa comune


Cassazione civile, sez. II, 18 Giugno 2020. Pres. Petitti. Est. Criscuolo.

Ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. - Ambito applicativo - Conseguenze - Azione giudiziaria del singolo partecipante in sede contenziosa - Inammissibilità - Limiti


In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario. (massima ufficiale)

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