Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27376 - pubb. 27/05/2022

Accordo di ristrutturazione dei debiti: misure protettive e instaurazione del contraddittorio con i creditori

Tribunale Milano, 28 Aprile 2022. Pres. Rossetti. Est. Luca Giani.


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Sospensione delle azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario a portare a termine le trattative – Informazione ai creditori – Finalità



La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di informazione ai creditori della richiesta di sospensione delle azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario a portare a termine le trattative, al fine di presentare proposta di omologazione di una accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f., non osta all’accoglimento della richiesta; la comunicazione ai creditori prevista dalla predetta norma non assolve, infatti, ad una funzione di mero avviso della pendenza delle trattative e dell’attivazione del relativo procedimento, il quale non è di instaurazione stricto sensu del contraddittorio in ordine alla misura ed estensione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, la cui decorrenza e i cui ampi effetti sono pre-determinati e correlati alla mera pubblicazione della relativa istanza ad opera di parte debitrice nel Registro Imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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