Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2733 - pubb. 13/12/2010

Natura non strettamente personale del danno biologico morale, difetto di titolarità e tardività dell'eccezione

Tribunale Mantova, 16 Novembre 2010. Est. Bernardi.


Eccezione di difetto di titolarità attiva - Deduzione in comparsa conclusionale in relazione ad un profilo diverso da quello prospettato in comparsa di risposta - Tardività.

Cessione di credito per danno non patrimoniale - Natura strettamente personale del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. - Esclusione.



E’ tardiva l’eccezione di difetto di titolarità attiva dedotta in comparsa conclusionale  in relazione ad un profilo diverso rispetto a quello originariamente prospettato (nel caso di specie, in comparsa di risposta, era stata affermata la nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dell’oggetto, mentre in conclusionale era stata eccepita la nullità del contratto in considerazione della natura strettamente personale, ex art. 1260 c.c., del credito ceduto). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non può considerarsi di natura strettamente personale, agli effetti di cui all’art. 1260 c.c., il credito risarcitorio concernente il danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico e di danno morale dovendosi circoscrivere siffatta figura ai soli crediti in cui lo scopo dell’obbligazione può essere pienamente realizzato solo attraverso l’adempimento a favore di uno specifico soggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 183 c.p.c.



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