Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26793 - pubb. 10/03/2022

Sentenza che ammette al passivo il credito con riserva: si applica l'imposta di registro proporzionale

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 01 Febbraio 2022, n. 2934. Pres. Chindemi. Est. Balsamo.


Fallimento - Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza resa su opposizione allo stato passivo - Imposizione in misura proporzionale - Sussistenza - Fondamento



In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit. (massima ufficiale)


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