Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26736 - pubb. 03/03/2022

Risoluzione del concordato e gravità dell'inadempimento: rileva l'ascrivibilità al debitore?

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11 Gennaio 2022. Pres. Quaranta. Est. Castaldo.


Concordato preventivo – Risoluzione – Gravità dell'inadempimento – Valutazione – Criteri



Ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento che costituisce il presupposto per la risoluzione del concordato preventivo, è possibile far ricorso al concetto civilistico di grave inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., concetto, che, stante la peculiarità dello strumento concordatario, deve tradursi in una duplice verifica:

a) prima, che il grave pregiudizio sia affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato (c.d. prius);
b) poi che un detto pregiudizio riguardi in modo esiziale le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato, nel senso di riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio così come ridisegnato dall'accettazione e successiva omologa del concordato (c.d. posterius).

Tale ultima condizione comporta che proprio in virtù del fatto che il concordato nella sua componente privatistica consiste in un accordo intervenuto tra il debitore e i creditori – seppur sotto il controllo degli organi della procedura – la valutazione dell’importanza dell’inadempimento debba essere effettuata nell’interesse dell’intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva dell’accordo.

Quanto alla imputabilità dell’inadempimento alle condotte riferibili all'imprenditore, la Suprema Corte (Cass. 13 luglio 2018, N. 18738) ha chiarito che l’art. 186 l.fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 c.c., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente; è necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità al debitore di un simile infruttuoso risultato, a prescindere dunque da eventuali profili di colpa imputabili al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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