Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26684 - pubb. 23/02/2022

Competenza per la dichiarazione di fallimento in estensione alla società di fatto

Appello Salerno, 29 Dicembre 2021. Pres. Crespi. Est. Iannicelli.


Fallimento - Estensione - Competenza



L’art. 147, comma 5, l. fall., per esigenze di semplificazione e di concentrazione, radica la competenza per la dichiarazione di fallimento in estensione alla società di fatto e agli altri soci nel tribunale che ha precedentemente dichiarato il fallimento del socio di fatto.

Detto criterio trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. “supersocietà di fatto”), nel qual caso, in deroga all’art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell’art. 9 anzidetto e dall’art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l’occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale