Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26587 - pubb. 08/02/2022

Quando è possibile la rivendica delle cose di genere

Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2022, n. 2128. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Rivendica delle cose di genere - Modalità



La rivendica delle cose di genere è senz'altro possibile ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprietà, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne l'individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del fallito: si viene così a creare un'entità di riferimento materialmente riconoscibile e perciò  separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalità riconosciute dal nostro ordinamento, con la precisazione che non vi è ragione per trattare differentemente dalle altre cose di genere la «cosa» danaro.

Allo stesso modo non può reputarsi di ostacolo alla rivendica il fatto che le cose, pur mantenendo la netta separazione dai beni del depositario, siano state fisicamente mescolate insieme ad altre dello stesso genere appartenenti a differenti soggetti e non siano più riconoscibili nell'ambito del mucchio, distinto, in cui le stesse sono state raccolte.

Questa particolare forma di custodia non compromette l'individuazione, ma comporta semplicemente che la stessa venga predicata rispetto al raggruppamento isolato di beni in cui sono confluite le cose del depositante, mescolandosi con beni omogenei di altri ma mantenendo una propria singolarità d'insieme ben distinta dalla generalità dei beni della stessa natura.

Lo spostamento dell'individuazione dalle cose di genere appartenenti al depositante al gruppo isolato e distinto di beni omogenei in cui le stesse sono confluite implica soltanto che la restituzione sia assoggettata alle regole proprie di questo raggruppamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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