Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2652 - pubb. 06/12/2010

Consecuzione delle procedure, concordato iniziato prima della riforma e nuova revocatoria fallimentare

Tribunale Siracusa, 19 Novembre 2010. Est. Artino Innaria.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Principio della consecuzione delle procedure.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Fallimento dichiarato successivamente alla riforma della legge fallimentare ma conseguente a concordato aperto prima della riforma - Principio della consecuzione delle procedure - Applicazione delle nuove disposizioni sulla revocatoria - Esclusione - Retrodatazione dell'inizio della procedura alla data di apertura del concordato.



Anche dopo la riforma del diritto fallimentare, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, vige il principio di consecuzione delle due procedure che vanno considerate unitariamente. (Antonino Spadaro) (riproduzione riservata)

Ai fini di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il quale stabilisce che le disposizioni sostitutive degli artt. 67 e 70 della legge fallimentare si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure “iniziate” dopo la sua entrata in vigore, l’inizio della procedura va individuato nel momento di instaurazione di quella che ha preceduto il fallimento (nel caso di specie di concordato preventivo). (Antonino Spadaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Antonino Spadaro


Massimario, art. 67 l. fall.


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