Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26517 - pubb. 25/01/2022

Monopolio legale, parità di trattamento e nullità delle condizioni generali di contratto per contrarietà a norma imperativa

Tribunale Oristano, 10 Novembre 2021. Est. Angioi.


Impresa in condizione di monopolio legale – Parità di trattamento – Inosservanza – Nullità di condizioni generali di contratto per contrarietà a norma imperativa – Accertamento



Nei rapporti di utenza relativi a un'impresa in condizione di monopolio legale, ai sensi dell'art. 2597 cod. civ., si impone il principio di uguaglianza formale, quale limite all'autonomia privata, applicabile ai monopolisti di diritto, tra cui i concessionari di pubblici beni o servizi.

Poiché le condizioni generali predisposte dal gestore di un pubblico servizio sono destinate ad attuare la parità di trattamento, con norma di carattere imperativo, il sindacato giudiziale sulla validità delle condizioni generali può avere ad oggetto la conformità delle stesse alla norma citata, anche se la disciplina generale dei rapporti con l'utenza è stata già sottoposta in via preventiva al controllo amministrativo operato dalla competente autorità di settore. Per assicurare la parità di trattamento, il gestore, chiamato ad uniformarsi al canone di ragionevolezza, deve regolare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse, unificando l'offerta per i contraenti che si trovino in pari condizioni soggettive ed oggettive e diversificandola per gli altri. La nullità, quindi, può essere dichiarata dal giudice qualora accerti che gli utenti siano trattati in maniera ingiustificatamente livellata o differenziata (fattispecie attinente alla classificazione delle tipologie d'uso del servizio idrico integrato e, in particolare, alla determinazione della tariffa applicabile alla fornitura richiesta da una società costituita per l'esecuzione di opere di urbanizzazione in un'area lottizzata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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