Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2651 - pubb. 06/12/2010

Omessa presentazione del bilancio della società in liquidazione, cancellazione d'ufficio, presupposti

Tribunale Lodi, 23 Novembre 2010. Est. Rossetti.


Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Cancellazione d'ufficio - Competenza del giudice delegato - Esclusione - Competenza del conservatore del registro delle imprese - Sussiste.

Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Cancellazione d'ufficio - Fattispecie.

Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Conseguenze - Presunzione iuris tantum o di juris et de iure - Distinzione - Competenza - Giudice del registro.



Il soggetto legittimato a  disporre la cancellazione d’ufficio delle società per le quali non è stato depositato il bilancio in fase di liquidazione, ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c., è il Conservatore del Registro delle imprese e non il Giudice del registro.

La cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2490, comma 6, c.c. non è riconducibile alla cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 e neppure  all’iscrizione d’ufficio prevista dall’art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995.

Non spetta al Conservatore del registro imprese ma al  Giudice del registro, adito ex art. 2191 c.c., determinare se il mancato deposito del bilancio per un triennio rappresenti una presunzione iuris et de iure di inattività della società ovvero una presunzione iuris tantum di inattività e, prima ancora, se la cancellazione dal registro delle imprese sia il provvedimento consequenziale all’inattività della società e sia quindi conseguenza di un atto volontario, benché omissivo, del liquidatore, ovvero costituisca un fatto giuridico di per sé produttivo di quegli effetti estintivi previsti dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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