Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26411 - pubb. 13/01/2022

L’omesso versamento dell’IVA impedisce la concessione del beneficio dell'esdebitazione?

Tribunale Vicenza, 01 Ottobre 2021. Pres., est. Limitone.


Fallimento - Omesso versamento dell’IVA - Delitti connessi all’esercizio dell’impresa - Esdebitazione - Preclusione - Insussistenza



L’omesso versamento dell’IVA non è un reato proprio dell’imprenditore, per cui esso non si pone in termini di stretta consequenzialità con l’attività d’impresa, costituendo quest’ultima, dunque, un mero presupposto fattuale del reato, che consiste al postutto in un inadempimento di natura fiscale particolarmente grave nei confronti dello Stato, ma non è “in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa”, avuto riguardo anche alla diversità del bene giuridico tutelato, da un lato, garantire il pagamento delle imposte e, dall’altro lato, tutelare il corretto esercizio dell’impresa e la fede pubblica, che lega tutti i reati indicati dall’art. 142 l.f. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

- dr. Giuseppe Limitone         Presidente rel.

- dr. Giovanni Genovese         Giudice

- dr. Silvia Saltarelli         Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 3158/2021;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che B. Vincenzo, dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale del 30.5.2014, fallimento chiuso con decreto del 15.4.2021 per riparto finale dell’attivo (art. 118 n. 3 l.f.), ha chiesto la esdebitazione con ricorso depositato il 16.7.2021;

ritenuto che non sussistano condizioni ostative di cui all’art. 142 l.f.;

visto il parere favorevole del Curatore, reso in data 7.9.2021, da cui emerge la sostanziale meritevolezza del ricorrente, ai sensi dell’art. 142 l.f., che infatti considera l’esdebitazione un “beneficio”, che viene concesso “tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo” (art. 143 l.f.);

rilevato che sono stati soddisfatti in buona parte quasi tutti i creditori privilegiati;

ritenuto che sia sufficiente aver soddisfatto mediante un riparto, almeno in parte, anche solo alcuni dei creditori concorsuali, senza distinguere tra creditori privilegiati e chirografari;

ritenuto che i creditori, che sono avvisati dal ricorrente per consentire loro la partecipazione all’udienza (v. Corte Cost. 30 maggio 2008 n. 181), possono addurre motivi di opposizione che incidano sulla meritevolezza del ricorrente o su altri connessi profili, ma non relativi alla mancata soddisfazione anche solo parziale del loro credito chirografario;

ritenuto che la bancarotta semplice non rientri tra i casi impedienti l’esdebitazione per l’omessa espressa menzione di tale reato (cfr. Trib. Udine 18 maggio 2012) a fronte della espressa menzione della bancarotta documentale;

ritenuto che l’omesso versamento dell’IVA non sia un reato proprio dell’imprenditore, tanto che può essere commesso da “chiunque” (cfr. art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000), per cui esso non si pone in termini di stretta consequenzialità con l’attività d’impresa, costituendo quest’ultima, dunque, un mero presupposto fattuale del reato, che consiste al postutto in un inadempimento di natura fiscale particolarmente grave nei confronti dello Stato, ma non è “in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa” (cfr. Cass. 10 aprile 2019 n. 10080), avuto riguardo anche alla diversità del bene giuridico tutelato, da un lato garantire il pagamento delle imposte e dall’altro lato tutelare il corretto esercizio dell’impresa e la fede pubblica, che lega tutti i reati indicati dall’art. 142 l.f. (“...per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa.”);

considerato che l’esdebitazione riguarda da un lato i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e, dall’altro lato, non si estende ai casi previsti dall’art. 142, comma 3, lettere a) e b), l.f.;

P.  Q.  M.

ritenuto che B. Vincenzo, nato a*

sia meritevole della esdebitazione;

dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 142, co. 3, l.f., e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati dall’art. 142, co. 4, l.f.

Vicenza, 23.9.2021.