Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26359 - pubb. 05/01/2022

Concordato preventivo e commissario giudiziale: potere del tribunale di liquidazione del compenso dopo la chiusura della procedura

Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 2021, n. 20762. Pres. Cristiano. Est. Ferro.


Concordato preventivo – Liquidazione del compenso del commissario giudiziale – Funzioni del tribunale dopo la chiusura



La liquidazione del compenso del commissario giudiziale, che deve avvenire al termine della procedura, implica che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – del concordato preventivo, il tribunale che ne era investito rimane parzialmente competente («per la regolazione del concorso», secondo la formula in Cass. 15789/2021), dovendosi intendere la formale cessazione delle funzioni quale mera dismissione delle attività più direttamente tutorie dell’impresa (ai sensi degli artt.167- 168 l.f.), mentre proprio nelle attività di controllo e nella conseguente esplicazione valutativa continua ad estrinsecarsi il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale