Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26322 - pubb. 21/12/2021
Azione revocatoria ordinaria proposta dopo l’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese
Tribunale Teramo, 09 Dicembre 2021. Est. Di Giacinto.
Concordato preventivo – Azione revocatoria ordinaria proposta dopo l’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese – Ammissibilità – Esclusione
E’ inammissibile, o comunque non opponibile nei confronti dei creditori concordatari, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta (e trascritta) successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, in considerazione dell’inefficacia, nei confronti dei creditori “concordatari”, delle formalità successive alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (artt. 169 e 45 l. fall.), e del c.d. principio di “cristallizzazione della massa passiva” sancito dagli artt. 168, 55 e 59 l.f.. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo
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