Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26310 - pubb. 17/12/2021

L'installazione su fondo agricolo di impianto fotovoltaico vale ad attribuire natura commerciale all'attività dell'impresa?

Tribunale Mantova, 25 Novembre 2021. Pres., est. Gibelli.


Impresa agricola - Impianto fotovoltaico realizzato sul fondo - Attività Commerciale - Non configurabilità - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione



L'installazione su fondo agricolo di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica non vale ad attribuire all'attività dell'impresa natura commerciale dovendosi ritenere, l'attività volta alla produzione di beni con utilizzo del fondo, attività connessa ex art. 2135 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.  Andrea Gibelli - Presidente Rel.

dott.  Mauro P. Bernardi -  Giudice

dott.  Alessandra Venturini -   Giudice

letto il ricorso n. 80/21 proposto da Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa,  rappresentata e assistita dagli avv. *, per la dichiarazione di fallimento di Società Agricola Fondo P.B. srl in liquidazione;

esaminata la comparsa di costituzione della convenuta in persona del Curatore speciale Dott. *, rappresentata e assistita dall'avv. *;

rilevato che l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di rappresentanza di GSE spa deve ritenersi infondata atteso che, se pure è vero che il doc. 2 di parte ricorrente (procura * del 28/5/2021 [rectius 21/5/2021, N.d.R.] rep. 21607 - Racc. 9009) non è firmato digitalmente, in ogni caso dalla visura camerale storica (acquisita d’ufficio ex art. 15, comma 4, ultima parte L.F.) risulta (pag. 181 di 1006) il conferimento della procura all’Avv. *, Dirigente della società;

considerato inoltre che è irrilevante che detta procura sia stata conferita dall’Ing. *, nella sua qualità di Amministratore Delegato di GSE spa, in forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, mentre, alla data di deposito dell’istanza di fallimento, la società ricorrente era retta da un Amministratore Unico, atteso che ogni specie di trasformazione verificatasi nell’ambito societario comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicchè l’ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma, né da luogo ad un nuovo centro d’imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con l’ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finchè non espressamente o tacitamente revocato, il mandato ad litem rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione (Trib. Monza, Sez. III, 30/5/19 n. 1304);

rilevato che anche la contestazione del credito è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e del fatto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato dalla difesa di GSE spa, la declaratoria di fallimento non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo;

considerato peraltro che non sussiste la dedotta qualifica di imprenditore commerciale della convenuta;

rilevato infatti che, a norma dell’art. 1 comma 423 della Legge n. 266/05 (Finanziaria 2006),  “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario . . .”;

rilevato inoltre che la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui non stabilisce “alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria”, e nel richiamare l’art. 2135 c.c. nella parte in cui si riferisce alle “attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, ha affermato che “l’attività di cui è questione è appunto da qualificarsi come “attività dirett[a] alla fornitura di beni” e, quindi, per essa vale il requisito della “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. In particolare, quello che qui viene in evidenza è il fondo quale “risorsa” primaria dell’impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare “normalmente impiegat[a]” nell’attività agricola” (Corte Cost. 24/4/15 n. 66);

ritenuto che la particolarità delle questioni trattate e l’infondatezza delle eccezioni preliminari giustifichino la compensazione integrale delle spese;

 

P.Q.M.

respinge il ricorso;

dichiara interamente compensate le spese;

Si comunichi.

 

Così deciso in Mantova, li 25/11/21.

Il Presidente
Dott. Andrea Gibelli