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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26264 - pubb. 07/12/2021.

L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore presuppone che l'atto impugnato abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza?


Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 2021, n. 36033. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Presupposti – Aggravamento dello stato di insolvenza – Esclusione


In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza. (massima ufficiale)

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