Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26250 - pubb. 02/12/2021

Ancora sul cram down del voto negativo degli enti

Tribunale Venezia, 22 Settembre 2021. Pres. Bruni. Est. Gasparini.


Concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti – Cram down



Al fine dell'applicazione del cram down al voto dei creditori fiscali e previdenziali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'espressione "in mancanza di voto" deve essere intesa come applicabile anche al voto negativo, in quanto la norma è stata introdotta al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate.

L'applicazione in tal senso della norma è inoltre conforme a quanto previsto dall’art. 48 CCII, ai principi della direttiva Insolvency n. 1023/2019 nonché dalla ratio dell’art. 12-quater della legge n. 3/2012 la quale prevede la conversione del voto negativo del creditore pubblico in voto positivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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