Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26239 - pubb. 01/12/2021

Liquidazione del compenso del commissario giudiziale quando il concordato non giunge all'omologazione

Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2021, n. 33364. Pres. Cristiano. Est. Campese.


Mancata omologazione del concordato seguìta da dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Potere del tribunale competente sulla regolazione del concorso - Sussistenza - Fondamento



In tema di procedure concorsuali, il rinvio disposto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura, comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall., e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria, debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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