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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26213 - pubb. 25/11/2021.

Valore oggettivamente minimo del credito ed interesse ad agire per l’esecuzione forzata


Cassazione civile, sez. II, 14 Ottobre 2021, n. 28077. Pres. Orilia. Est. Giusti.

Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - Insussistenza - Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento -  Conseguenze


In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge. (massima ufficiale)

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