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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26212 - pubb. 25/11/2021.

Concordato preventivo con riserva, pendenza di istanza di fallimento e inammissibilità per omesso deposito dei bilanci


Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2021, n. 33594. Pres. Cristiano. Est. Vannucci.

Domanda di concordato preventivo cd. con riserva in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento - Mancanza dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Dichiarazione di inammissibilità all'esito dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. senza la preventiva concessione del termine previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall. - Legittimità - Fondamento


La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall. proposta dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto comma del medesimo art. 161, può dal tribunale essere dichiarata inammissibile, all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. (massima ufficiale)

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