Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26136 - pubb. 06/11/2021

Cram down degli enti pubblici non aderenti nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.

Tribunale Palermo, 16 Settembre 2021. Pres. D'Antoni. Est. Lupo.


Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. - Omologazione forzosa in caso di rigetto dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali - Ammissibilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. - Preminente interesse concorsuale - Discrezionalità vincolata dell’amministrazione finanziaria - Sussistenza



Con riguardo all’interpretazione dell’art. 182 bis, quarto comma l.f., l’adesione al più estensivo degli indirizzi interpretativi, che attribuisce al giudice il potere-dovere di omologare “forzosamente” l’accordo anche a seguito del voto negativo o del rigetto dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, è basata, sia per la lettera della norma, sia per la ratio di superare non solo i ritardi ma anche le inadeguatamente giustificate resistenze delle amministrazioni, sui seguenti motivi: (i) la ratio delle nuove norme, cui è stato affidato il compito di “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi”; (ii) la necessità di coordinare sistematicamente le norme di cui trattasi con la disciplina della crisi da sovraindebitamento; (iii) l’identità degli effetti ai fini del calcolo delle maggioranze, che nel concordato preventivo hanno il voto contrario e la mancata espressione di voto; (iv) la necessità di consentire un sindacato dell’eventuale diniego del fisco sulla proposta di transazione, sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell’agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali; (v) l’argomento letterale, poiché l’espressione “mancanza di adesione” può essere intesa non solo come assenza di risposta dell’Erario, ma anche come mancanza di adesione che deriva da una risposta negativa.

Alla luce della ratio del novellato comma 4 dell’art. 182-bis, la funzione dell’omologazione forzosa è quella di perseguire il preminente interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici alla proposta transattiva, le quali si dimostrano immotivate in presenza di un’attestata convenienza della stessa rispetto al fallimento e in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione stabilito dall’art. 97 Cost.: l’amministrazione finanziaria, infatti, nell’ambito della transazione fiscale dispone di una “discrezionalità per così dire ‘vincolata’ al maggior soddisfacimento e alla convenienza tra i due termini di comparazione”, il cui concreto esercizio - nelle intenzioni del Legislatore - soggiace sistematicamente al sindacato del giudice ordinario fallimentare (come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell’ordinanza n. 8504/2021). (Matteo Bascelli) (Elena Grigò) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avvocati Matteo Bascelli ed Elena Grigò



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