Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2605 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2009, n. 4831. Rel., est. Nappi.


Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Revocatoria fallimentare - Dichiarazione d'inefficacia di ipoteca giudiziale - Ammissione del credito garantito in chirografo - Interesse ad agire del curatore - Esclusione - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Dichiarazione d'inefficacia di ipoteca giudiziale - Ammissione del credito garantito in chirografo - Interesse ad agire del curatore - Esclusione - Fondamento.



La curatela fallimentare non ha l'interesse ad agire in ordine alla domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di ammissione al passivo, sia perchè non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a prevenire il rischio di una rivalsa, meramente eventuale, relativa alle spese di cancellazione, sia perchè la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca determina l'annotazione ex art. 2655 cod. civ., ma non la sua cancellazione. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 93 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sanpaolo IMI s.p.a. e S.G.A. s.p.a., domiciliate in Roma, Viale Giulio Cesare 71, presso l'avv. A. Belloni, rappresentate e difese dall'avv. CENSONI P. F., come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento P.R.S. - Puglia Riscaldamento Sanitari s.r.l., domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio 34, presso l'avv. Q. D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS L. STENIO, come da mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
contro
Sanpaolo IMI s.p.a. e S.G.A. s.p.a.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/2004 della Corte d'appello dell'Aquila, depositata il 12 febbraio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Berlloni per la ricorrente, avv. De Benedictis, per i resistenti;
Udite le conclusioni del P.M., GOLIA Aurelio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila s'è pronunciata sugli appelli proposti dalle società Sanpaolo IMI s.p.a., succeduto al Banco di Napoli s.p.a., e S.G.A. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento P.R.S. - Puglia Riscaldamento Sanitari s.r.l., aveva dichiarato l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Banco di Napoli s.p.a. su immobili di proprietà della società poi fallita.
I giudici di secondo grado, disattesa un'eccezione di difetto di legittimazione del direttore della filiale di Foggia del Banco di Napoli, hanno così deciso:
a) hanno dichiarato inammissibile per difetto di procura l'appello della S.G.A. s.p.a., in quanto il mandato al difensore che aveva proposto l'impugnazione risultava conferito solo dal Banco di Napoli s.p.a.;
b) hanno rigettato l'appello della Sanpaolo IMI s.p.a., ritenendo che, benché il credito garantitone fosse stato definitivamente ammesso in via solo chirografaria al passivo fallimentare, la curatela fallimentare avesse egualmente interesse alla dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca giudiziale, onde evitare che le spese della successiva cancellazione dell'ipoteca dovessero gravare sulla massa. Contro la sentenza d'appello ricorrono ora per cassazione le società Sanpaolo IMI s.p.a. e S.G.A. s.p.a. e propongono tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il Fallimento P.R.S. - Puglia Riscaldamento Sani tari s.r.l., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, cui si oppongono con controricorso le ricorrenti principali. Dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza viene disposta la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti principale deducono violazione degli art. 73 e 83 c.p.c., e vizio di motivazione della decisione impugnata, denunciando come erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla S.G.A. s.p.a.. Sostengono che per la validità della procura non è necessaria la spendita del nome del rappresentato, essendo sufficiente il riferimento anche implicito all'intestazione dell'atto per il quale viene conferito il mandato alle liti. Aggiungono che comunque il Banco di Napoli aveva proposto l'appello anche quale mandatario della S.G.A. s.p.a..
Il motivo è infondato.
Non v'è dubbio che, come sostengono le ricorrenti, "la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui inerisce" (Cass., sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 5 11710, m. 556656, Cass., sez. 3^, 22 giugno 2007, n. 14599, m. 598846).
Tuttavia nel caso in esame non è in discussione il potere di rappresentanza di colui che sottoscrisse il mandato alle liti. I giudici del merito hanno ritenuto che, essendo sottoscritta solo dal Banco di Napoli, la procura alle liti non potesse intendersi conferita anche dalla S.G.A. s.p.a., soggetto distinto dal Banco di Napoli. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di pluralità di parti ricorrenti, "la procura a margine del relativo ricorso deve recare la sottoscrizione di ognuna di esse, essendo, impedita, in caso contrario, la regolare costituzione del rapporto processuale nei confronti delle parti che non risultino aver conferito la procura stessa" (Cass., sez. 1^, 11 dicembre 1999, n. 13881, m. 532033).
Generica è infine la deduzione che il Banco di Napoli aveva proposto l'appello anche quale mandatario della S.G.A. s.p.a., perché le ricorrenti non indicano da quale atto del procedimento risulti l'assunzione di un tale ruolo da parte del Banco di Napoli. 2.1- Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale attengono entrambi all'ammissibilità della domanda proposta dal fallimento e vanno esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono violazione della L. Fall., art. 67, e art. 100 c.p.c., vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all'interesse della curatela fallimentare a ottenere la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca giudiziale pur dopo l'ammissione in via solo chirografaria del loro credito.
Sostengono che la curatela ha mancato di dare la prova del proprio interesse ad agire in revocatoria, perché, dovendo trattarsi di un interesse concreto e attuale, non è possibile riferirlo alla mera eventualità astratta che, in caso di vendita del bene ipotecato, debbano essere sopportate le spese per la cancellazione dell'ipoteca. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione della L. Fall., art. 67 e art. 93 e segg., art. 324 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano escluso la preclusione pro iudicato derivante dalla definitiva ammissione in via chirografaria del credito garantito dall'ipoteca controversa.
Sostengono che il principio evocato dai giudici del merito, dell'insensibilità dell'azione revocatoria alle vicende dell'accertamento del passivo, non esclude l'efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo anche in ordine all'inesistenza di cause di prelazione del credito ammesso in via chirografaria. La giurisprudenza afferma infatti che è preclusa l'azione revocatoria proposta dal curatore per la dichiarazione dell'inefficacia di una causa di prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo. Deve conseguentemente affermarsi che è preclusa anche la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimentare per confermare l'inesistenza di una prelazione già esclusa dal decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo.
2.2- La questione prospettata con il secondo motivo del ricorso principale è fondata e assorbente del terzo motivo.
Nella giurisprudenza di questa Corte s'è già affermato, in un caso del tutto analogo, che la curatela fallimentare non ha interesse a proporre domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di verifica dello stato passivo, perché non è attuale l'interesse a prevenire il rischio di una futura ed eventuale esposizione ad azione di rivalsa dell'aggiudicatario dell'immobile per il rimborso delle spese di cancellazione dell'ipoteca (Cass., sez. 1^, 29 marzo 2007, n. 7786, m. 596007).
E in realtà l'azione revocatoria fallimentare promossa per la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca è destinata a escludere l'opponibilità del diritto di prelazione ai creditori concorsuali. Può dunque comportare l'annotazione a norma dell'art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa di tale inefficacia (Cass., sez. 1^, 6 settembre 1996, n. 8130, m. 499507), ma non la cancellazione dell'ipoteca, che rimane valida, benché relativamente inefficace. Sicché l'onere delle spese di cancellazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interesse all'accertamento dell'inopponibilita al fallimento di un'ipoteca validamente iscritta.
Va accolto pertanto il secondo motivo del ricorso principale. 3. L'accoglimento del ricorso principale rende necessaria la decisione sul ricorso incidentale condizionato, con il quale il fallimento deduce violazione degli artt. 75, 81 e 83 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del direttore della filiale di Foggia del Banco di Napoli, che non era stata chiamata in giudizio e non era neppure beneficiarla dell'iscrizione ipotecaria controversa.
Sostiene che la filiale del Banco di Napoli si era costituita in proprio, oltre che quale rappresentante della S.G.A. s.p.a., e non quale rappresentante della sede centrale dell'istituto di credito, che pure era autorizzata a rappresentare. E aggiunge che la filiale costituita non era legittimata neppure a rappresentare la S.G.A. s.p.a..
Il motivo è palesemente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto" (Cass., sez. 1^, 13 settembre 2007, n. 19162, m. 599009).
Nel caso in esame lo stesso fallimento riconosce che lo statuto legittimava ogni filiale a rappresentare il Banco di Napoli, ma sostiene che la filiale s'era costituita in proprio e non quale rappresentante della banca.
Sennonché è evidente che il riferimento alla costituzione in proprio della filiale era contrapposto alla contestuale costituzione anche in rappresentanza della S.G.A. s.p.a.; e quindi non escludeva che la costituzione in proprio fosse riferibile alla banca. Priva di rilevanza è invece la deduzione relativa al difetto di rappresentanza della S.G.A. s.p.a., il cui appello è già stato dichiarato inammissibile dai giudici del merito.
4. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo del ricorso. Ma la cassazione deve essere disposta senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perché la causa non poteva essere proposta per difetto dell'interesse ad agire. La particolare natura della controversia, del tutto teorica dopo la rinuncia della stessa ricorrente ad avvalersi dell'ipoteca, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo rigetta il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009