ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26035 - pubb. 14/10/2021.

Sovraindebitamento: ammissibile il cram down 'previdenziale' ai fini dell'omologa dell'accordo di composizione


Tribunale di Forlì, 04 Ottobre 2021. Est. Vacca.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Voto negativo espresso degli Enti Previdenziali – Giudizio c.d. cram down – Art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 – Interpretazione estensiva – Ammissibilità


Sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, stante l’evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all’accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione e il parallelismo tra le procedure, l’adesione c.d. forzosa dell’amministrazione finanziaria già prevista dall’art. 12, comma 3-quater l. 3/2012 deve ritenersi estensibile anche agli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. (1)


(1) L’art. 12 comma 3-quater l. fall., dettato in tema di omologazione dell’accordo di composizione della crisi, recita che “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Osserva il tribunale forlivese, in primo luogo, che per mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria, deve intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero “non voto” equivarrebbe a voto positivo, rendendo dunque inutile il ricorso a tale strumento.

Peraltro tale questione - prosegue il tribunale - è stata anche superata dal legislatore che con il d.l. 118/2021 ha modificato la diversa disposizione prevista all’art. 180, comma 4, l. fall. sostituendo le parole “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto” con la locuzione “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”, chiarendo così in modo esplicito l’applicabilità di tale meccanismo sia in presenza di voto negativo che di non-voto.

Anche in materia di sovraindebitamento il d.lgs. 147/2020, recante il correttivo al CCII, ha modificato il testo dell’art. 80 riguardante l’omologa del concordato minore estendendo il c.d. cram-down non solo al caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, “in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”.

Il mancato richiamo nel testo dell’art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie accanto all’amministrazione finanziaria – conclude il tribunale – “appare pertanto più il frutto di un difetto di coordinamento che una precisa scelta, essendo palese la volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell’emergenza pandemica, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal codice della crisi ma avendo richiamato, nella l. 176/2021, il testo del CCII nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020. […] Infine, va in ogni caso aggiunta la considerazione che una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima per una evidente disparità di trattamento tra la procedura “minore”, a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole, e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole”.

Nello stesso senso della decisione in rassegna, constano Tribunale di Pistoia 8 luglio 2021 e Tribunale di Pavia 21 luglio 2021, pubblicate entrambe in questa Rivista. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale