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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2603 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2009. Rel., est. Piccininni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere - Decreto di rigetto del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento - Ricorso per cassazione - Notifica al curatore - Necessità - Decesso del curatore - Notifica al curatore "pro tempore" presso il dirigente della cancelleria - Inesistenza.

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atti di impugnazione – In genere - Ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di chiusura di fallimento - Notifica al curatore - Necessità - Decesso del curatore - Notifica al curatore "pro tempore" presso il dirigente della cancelleria - Inesistenza.


Il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del decreto di chiusura del fallimento deve essere notificato al curatore fallimentare, essendo lo stesso legittimato nonostante la chiusura del fallimento, in quanto si controverte proprio del suo corretto comportamento; pertanto, nel caso in cui il curatore sia "medio tempore" deceduto, è inammissibile il ricorso notificato al curatore "pro tempore" presso il dirigente della cancelleria del tribunale, dovendo considerarsi tale notificazione inesistente, in quanto effettuata nei confronti di una persona e presso una sede del tutto privi di collegamento con il soggetto intimato. (massima ufficiale)

Massimario, art. 27 l. fall.

Massimario, art. 119 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chiriatti Antonio, domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Rigliaco giusta mandato in calce al reclamo L. Fall., ex art. 22, e al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Ortodontica CCK s.r.l. in persona del curatore;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce emesso nel procedimento n. 165/03 del 5.6.2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.2.2009 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;
Udito l'avv. Rodolfo Francesco su delega per Chiriatti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5.6.2004 la Corte di Appello di Lecce rigettava il reclamo proposto da Chiriatti Antonio avverso il decreto del 18.7.2003, con il quale il Tribunale di Lecce aveva disposto la chiusura del fallimento della Ortodontica CCK s.r.l., di cui era rappresentante legale. In particolare la Corte, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava: a) che la valutazione negativa data dagli organi della procedura in ordine alla proposizione dell'azione di revocazione L. Fall., ex art. 102, nei confronti di Alemanno e Donadeo, in relazione all'ammissione al passivo del credito da essi vantato, doveva essere condivisa, non essendo ravvisabile alcuno dei presupposti cui la legge subordina l'esercizio dell'azione, e potendo d'altra parte lo stesso reclamante proporre la relativa istanza nelle forme di legge, considerato che anche il suo credito era stato ammesso al passivo del fallimento; b) che la doglianza con la quale il reclamante aveva sostenuto che la curatela avrebbe dovuto intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per la ingiustificata revoca di contributi risultava analogamente inconsistente poiché, essendo il Chiriatti legale rappresentante della società fallita, avrebbe potuto intraprendere direttamente le iniziative giudiziali sollecitate; c) che considerazioni identiche a quelle indicate sub a) dovevano essere svolte con riferimento alla lamentata ammissione al passivo dei crediti della Cassa Depositi e Prestiti, della Infolog, del Banco di Napoli, della Banca Vincenzo Tamburino;
d) che risultavano infine inammissibili le censure sollevate per il mancato pagamento del suo credito ammesso al passivo e per la pretesa illegittimità della dichiarazione di fallimento, quanto al primo aspetto, poiché le questioni attinenti alla illegittimità del piano di riparto avrebbero dovuto essere fatte valere con il reclamo L. Fall., ex art. 26, e quindi eventualmente con il ricorso L. Fall., ex art. 111; quanto al secondo, poiché la proposta opposizione era stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Avverso il detto decreto Chiriatti Antonio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui non resisteva il fallimento intimato. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 10.2.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di ricorso Chiriatti denunciava l'erroneità: a) dell'ammissione del credito di Alemanno e Donadeo, poiché contrastata dalla documentazione prodotta;
b) della mancata promozione di azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, rispetto alle quali il comportamento del curatore si sarebbe posto in contrasto con l'art. 1710 c.c.;
c) dell'affermata legittimazione attiva del creditore, che viceversa sarebbe stata individuabile esclusivamente in favore del curatore;
d) della statuizione relativa alla esclusiva deducibilità della questione attinente al mancato pagamento del suo credito con il reclamo L. Fall., ex art. 26, che per l'appunto era stato proposto;
c) del giudizio con il quale era stato ritenuto corretto il comportamento del curatore, nonostante avesse "dissipato i beni del ricorrente" senza usare la diligenza e l'oculatezza del buon padre di famiglia;
f) del provvedimento adottato, in quanto emesso da Collegio "della cui composizione faceva parte uno dei Giudici che ha emesso il decreto epigrafato".
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Ed infatti una prima notifica dello stesso non è andata a buon fine per il fatto che, come si evince dall'esame della relata, il curatore risultava deceduto.
Atteso dunque l'esito negativo del primo esperimento, il ricorrente ha rinnovato l'esecuzione del prescritto adempimento, provvedendo alla notifica del ricorso nei confronti del curatore pro tempore presso la sede della Cancelleria della sezione commerciale del Tribunale di Lecce, in persona del suo dirigente. Tuttavia, per quanto puntualmente eseguita, la detta notifica è da considerare inesistente, poiché effettuata nei confronti di soggetto del tutto diverso rispetto a quello legittimato. Nonostante la chiusura del fallimento, la legittimazione del curatore sul cui corretto comportamento si controverte, non viene infatti meno (C. 05/20000, C. 68/2908), come d'altra parte implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente che per l'appunto il curatore ha evocato in giudizio, e quindi la notifica dell'impugnazione doveva essere eseguita nei suoi confronti. Nè può ritenersi che l'avvenuta notifica del ricorso con le modalità indicate abbia soddisfatto tale esigenza, e ciò sotto il duplice aspetto che, da una parte, è del tutto arbitraria ed errata l'equiparazione del Cancelliere dirigente della cancelleria commerciale al curatore pro tempore e, dall'altra, che per effetto della mancanza di poteri rappresentativi degli organi del fallimento da parte del detto dirigente la notifica del ricorso risulta eseguita presso sede priva di collegamento con il soggetto intimato. Al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale il ricorrente dunque, una volta constatato il decesso del curatore, avrebbe dovuto sollecitare il Giudice delegato ad adottare le iniziative necessarie per una nuova designazione, per poi provvedere alla notifica del ricorso nei confronti del curatore nominato in sostituzione del precedente deceduto.
Nulla va infine stabilito in ordine alle spese processuali, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009