Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26014 - pubb. 09/10/2021

Revocatoria di pagamento effettuato con assegno: rileva il momento dell’emissione o quello dell’incasso?

Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2021, n. 26242. Pres. Ferro. Est. Dolmetta.


Revocatoria fallimentare – Assegno – Momento dell’emissione e momento dell’incasso



In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1.- La società cooperativa (...) in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio la s.p.a. (...). , per chiedere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, di un pagamento effettuato a mezzo assegno bancario. Con sentenza depositata nel luglio 2015, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta attorea.

2.- È seguita l'impugnazione di questi avanti alla Corte di Appello di Roma. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 19 febbraio 2019.

3.- Di fronte all'eccezione sollevata della parte appellata e accipiens del pagamento in questione - relativa all'"essere stato eseguito il pagamento in un momento antecedente al cosiddetto periodo sospetto" -, la sentenza ha rilevato, in via preliminare, che non vi era onere al riguardo di proposizione di appello incidentale: posto che trattava di parte "totalmente vincitrice in primo grado". Sì che bastava una semplice riproposizione dell'eccezione già svolta nell'ambito del primo grado del giudizio. Nel merito, poi, la Corte romana ha ritenuto fondata la detta eccezione. Il pagamento a mezzo assegno bancario - si è argomentato - "deve considerarsi eseguito allorquando l'assegno è stato consegnato dalla società poi dichiarata insolvente all'appellata medesima, in data 9 marzo 2009. Tale data è antecedente di oltre sei mesi, rispetto al provvedimento del 16 ottobre 2009, disponente la liquidazione coatta amministrativa della CRAI".

4.- Avverso questo provvedimento, i commissari liquidatori della CRAI hanno presentato ricorso, formulando quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. (...). . Il ricorrente ha anche depositato memoria.

 

Motivi

5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell'art. 346 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 342,343,324,329 c.p.c. e anche dell'art. 65 ord. giudiziario. Il motivo censura la decisione della Corte territoriale, là dove questa ha ritenuto non necessaria la proposizione di un apposito appello incidentale ai fini del riscontro dell'eccezione di estraneità del pagamento al periodo sospetto. Nel caso di specie - si è osservato - il giudice del primo grado non aveva ritenuto superata o assorbita l'eccezione, ma la aveva propriamente respinta; e con motivazione specifica.

6.- Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni sollevate nel grado anteriore" pure se sono state disattese dalla sentenza impugnata, risultando sufficiente la riproposizione dell'eccezione nelle difese svolte nel giudizio di impugnazione (cfr. Cass., 9 novembre 2016, n. 22841).

7.- Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Afferma il ricorrente che, nel giudizio del secondo grado, la parte appellata rassegnava nelle proprie conclusioni la richiesta di "confermare in toto la sentenza di primo grado", con la conseguenza che - per l'eccezione sollevata - non veniva formulato il relativo petitum.

8.- Il motivo non può essere accolto. Nel trascrivere le conclusioni delle parti, la sentenza impugnata riporta che quella appellata ha chiesto espressamente, sub n. 3, "in subordine e nel merito, rigettare le avverse censure, siccome destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto".

9.- Il terzo motivo sostiene la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e del R.D. n. 1736 del 1933, art. 31. Il motivo riguarda il merito dell'eccezione nei fatti svolta dall'accipiens. "Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare" - si assume - "ciò che rileva è l'effetto solutorio dell'atto"; "il "pagamento" contemplato dalla L. Fall., art. 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell'effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione fonte di danno per la massa".

10.- Il motivo è fondato e merita dunque di essere accolto. Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere - come per contro ritiene la pronuncia della Corte territoriale - il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza "come titolo di credito" e, dunque, come "mezzo di pagamento". A rilevare è il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. Come ha riscontrato di recente la pronuncia di Cass., 17 giugno 2020, n. 11696, in materia "non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo. Che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio" (per l'espressione del principio appena evidenziato, cfr. anche Cass. 18 giugno2014, n. 139089.

11.- L'accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo, che concerne l'applicazione in fattispecie del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13. 12.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Dep. 28 settembre 2021.